CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 maggio 2018, n. 10519

Cartella esattoriale – Omesso versamento di contributi previdenziali – Valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi – Attendibilità può essere infirmata solo da una prova contraria

Rilevato

1. che con sentenze non definitiva e definitiva, rispettivamente in data 1° agosto 2011 e 24 novembre 2011, la Corte di Appello di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato l’opposizione a cartella esattoriale, con la quale era stato richiesto il pagamento di somme a titolo di omesso versamento di contributi dovuti all’Inps e al SSN e somme aggiuntive, rideterminando complessivamente in euro 56.385,00 la somma dovuta;

2. che avverso tali sentenze la s.n.c. M. di P.A. & C. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso;

Considerato

3. che, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 416 cod.proc.civ., e dell’art. 2697 cod.civ., la parte ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che dalla mancata contestazione specifica della società potesse derivare la prova anche dei fatti non indicati specificamente dall’Inps e assume che i documenti solo genericamente indicati nel verbale ispettivo, e senza riferimento alle singole posizioni, non potevano costituire prova del loro contenuto, risultando, per le pretese oggetto della cartella, non precisati i fatti specifici sui quali si era basato il convincimento degli ispettori e che, in definitiva, anziché ritenere provai fatti per mancata contestazione, la Corte avrebbe dovuto rilevare che i fatti costitutivi della pretesa non erano specificati, in considerazione del principio di circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova (primo motivo); deducendo vizio motivazionale rileva la contraddizione insanabile tra i principi di diritto assertivamente applicati e il concreto contenuto della decisione (secondo motivo); infine, violazione degli artt. 167 e 416 cod.proc.civ., quanto alla ritenuta mancata contestazione dei conteggi, assumendo che l’indecifrabilità degli importi avrebbe dovuto indurre la Corte a verificare la certezza della pretesa e che, nella specie, incombeva sul creditore provare Vari debeatur e il quantum (terzo motivo);

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso; che la Corte di merito si è uniformata, con la sentenza non definitiva, alla giurisprudenza di legittimità sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi e, in particolare ai verbali ispettivi dell’INPS, la cui attendibilità può essere infirmata solo da una prova contraria (cfr., da ultimo, Cass. 5 settembre 2017, n.20768 e i precedenti ivi richiamati);

che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità la statuizione in ordine all’onere del datore di lavoro di provare le circostanze eccettuative dell’onere contributivo ordinariamente previsto e fra queste i presupposti per la riduzione dei contributi a seguito di fiscalizzazione degli oneri sociali (Cass. n. 2387/2004), il diritto a fruire degli sgravi (Cass. n. 29324/2008; Cass. n. 21898/2010; Cass., S.U., n. 6489/2012; Cass. 6671/2012), l’esistenza di rapporti di lavoro diversi da quello ordinario, ricollegabile alla presunzione di una prestazione resa a tempo pieno per fare valere una riduzione contributiva (Cass. n. 10448/2016); che la Corte di merito ha argomentatamente illustrato il fondamento di ciascun addebito, quanto all’indennità di malattia e per congedo matrimoniale, perché il verbale ispettivo costituiva prova dell’erronea quantificazione e rimarcando che la relativa necessaria certificazione non era pervenuta all’ente; quanto agli sgravi e ai benefici connessi ai contratti di apprendistato e alla fiscalizzazione degli oneri sociali, per non averne fornito prova il datore di lavoro, a tanto onerato; quanto alle somme dovute al personale, in applicazione della contrattazione collettiva per scatti di anzianità, una tantum, maggiorazione per lavoro straordinario oltre le 44 ore settimanali, ed alle retribuzioni dovute e non corrisposte in occasione di mancanza di lavoro, le specifiche circostanze, comprovate da documenti acquisiti nel corso dell’ispezione, non erano risultate affatto contestate;

che la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi costituendo espressione del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici (vedi fra le altre, in motivazione, Cass. 15 gennaio 2014 n. 687).

9. che, in ordine alla quantificazione della pretesa, la Corte territoriale ha sottolineato la mancata contestazione, sia nelle note autorizzate, sia nel corso della discussione orale all’esito della presentazione di ulteriore nota dell’INPS (del 14 novembre 2011) riassuntiva, in diversa forma, dei conteggi già elaborati con precedente nota del 16 giugno 2011, e tale proposizione, pur avversata con il mezzo di doglianza svolto, non è stata corredata, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di allegazioni documentali volte ad evidenziare la pretesa indecifrabilità;

10. che le spese vengono regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.