CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11704 – Per conseguire il diritto all’indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento”; l’art. 129, comma 5, prevede che “Cessa il diritto nell’assicurato di essere ammesso al godimento dell’indennità di disoccupazione (…) qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d’inizio della disoccupazione indennizzabile (…) senza che l’assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al pagamento dell’indennità