CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 marzo 2020, n. 5739
Rapporti di lavoro marittimo – Licenziamento – Reintegrazione dei lavoratori – Risarcimento dei danni – Esercizio del diritto di opzione – Pignoramento – Competenza Tribunale
Rilevato che
F.C. e R.S. pignoravano la nave di proprietà della società C. S.p.a. sulla base di titoli esecutivi costituiti da due sentenze della Corte di appello di Catania che, a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato ai predetti, aveva condannato la predetta società alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni;
entrambi i lavoratori avevano poi esercitato il diritto di opzione e richiesto il pagamento di 15 mensilità della retribuzione goduta in luogo del ripristino dei rapporti di lavoro;
il pignoramento veniva eseguito presso il Tribunale di Livorno e veniva convertito, ai sensi dell’art. 495 cod.proc.civ., a seguito di istanza della debitrice C. S.p.a.;
la società C. S.p.a. proponeva opposizione all’esecuzione assumendo che le sentenze della Corte di appello di Catania non costituissero titolo esecutivo ed otteneva dal giudice dell’esecuzione la sospensione del processo esecutivo;
il giudizio di merito oppositivo veniva introdotto dalla società davanti al Tribunale di Livorno, quale giudice nella cui circoscrizione si trovava la nave;
F.C., a sua volta, ha introdotto il giudizio di merito davanti al Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, e, nel giudizio introdotto dal datore di lavoro dinanzi al Tribunale di Livorno, ha eccepito l’incompetenza territoriale;
il Tribunale di Livorno ha rigettato l’eccezione di incompetenza e trattenuto la competenza sulla base del rilievo che la stessa (id est: la competenza) dovesse individuarsi alla stregua delle norme del codice della navigazione (artt. 643 e 667 cod.nav.);
con la medesima ordinanza, il Tribunale di Livorno ha disposto la prosecuzione del giudizio, nel merito, rinviando la causa per l’espletamento di una consulenza tecnica;
l’ordinanza del Tribunale di Livorno è stata impugnata con regolamento di competenza, affidato ad un unico ed articolato motivo, da F.C. e R.S.; ha depositato memoria C. S.p.A.;
il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza;
Considerato che
la proposta istanza di regolamento è, in primo luogo, ammissibile;
il Tribunale ha espressamente statuito sulla competenza sicché la pronunciata ordinanza, resa ai sensi dell’art. 420 cod.proc.civ., è senz’altro suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza, ex art. 42 cod.proc.civ.;
nel merito, si controverte circa l’individuazione del giudice competente per il giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, cod.proc.civ.;
come noto (v. art. 616 cod. proc.civ.), il giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione è giudizio autonomo rispetto a quello di esecuzione e deve, pertanto, svolgersi secondo le consuete regole del giudizio di cognizione, a cominciare da quelle sulla competenza;
la controversia concreta riguarda due rapporti di lavoro e trae origine da un’impugnativa di licenziamento;
per effetto dell’art. 618 bis cod.proc.civ. – e del rinvio in esso operato, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 cod.proc.civ., la competenza a decidere l’opposizione all’esecuzione è determinata in base alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;
invero, come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Cass. nr. 3230 del 2010), l’art. 618 bis, comma 2, cod.proc.civ., (come modificato dalla Legge nr. 52 del 2006), nella parte in cui prevede che, in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata (id est: «nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 615 […]»), la competenza del giudice dell’esecuzione resta ferma solo «nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza», intende riferirsi esclusivamente all’adozione di provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell’esecuzione), sicché alcuna riserva, in favore del giudice dell’esecuzione, sussiste al di fuori di tali ristrette ipotesi;
la fattispecie presenta una peculiarità, venendo in rilievo rapporti di lavoro marittimo, la cui disciplina è da sempre connotata da particolari caratteri di specialità rispetto alla disciplina applicabile al lavoro comune;
l’impugnata ordinanza individua il Tribunale di Livorno, quale Giudice competente, per essere detta Autorità quella nella cui circoscrizione si trova la nave, ai sensi dell’art. 643 del codice della navigazione;
il provvedimento non è corretto;
l’art. 643 cod.nav. disciplina, infatti, la competenza del giudice dell’esecuzione forzata di navi o galleggianti e non dunque quella che viene in rilievo nella presente controversia;
si ribadisce che la causa riguarda il giudizio di cognizione, introdotto a seguito di opposizione proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, cod.proc.civ., in cui si discute, pacificamente, di questioni rientranti nell’art. 409 cod.proc.civ.;
il Giudice competente è dunque il Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 618 bis cod.proc.civ. ed in coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nr. 29 del 1976;
tuttavia, venendo in considerazione controversie individuali di lavoro marittimo, come precisato da questa Corte (v. Cass. sez. un. nr. 17443 del 2014 che richiama Cass., sez.un., nr. 5944 del 1982), la competenza territoriale del giudice deve individuarsi in base ai criteri di collegamento fissati dall’art. 603 cod. nav. poiché, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale nr. 29 cit., dichiarativa della illegittimità costituzionale di detta norma nella parte relativa alla giurisdizione del comandante di porto, essa conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stata abrogata, né esplicitamente, né implicitamente, dalla legge nr. 533 del 1973 sulla disciplina delle controversie di lavoro (Cass. 8 giugno 2001 n. 7823);
alla stregua di quanto precede, la competenza è, dunque, del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, per essere quest’ultimo, sulla base delle reciproche difese, il giudice competente a conoscere dei rapporti di lavoro dedotti in causa, alla stregua dei criteri di cui all’art. 603 cod. nav. (che prevede, quali fori alternativi, oltre al luogo dove è cessato il rapporto di lavoro anche il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione è iscritta la nave);
in conclusione, va accolta la richiesta di regolamento e dichiarata, in merito alla proposta opposizione all’esecuzione, la competenza del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, con prosecuzione dinanzi allo stesso della causa, già introdotta dagli odierni ricorrenti;
al Tribunale di Catania è demandato di provvedere anche in merito alle spese del regolamento di competenza;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Tribunale di Livorno e dichiara la competenza del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, cui è rimessa la causa anche per le spese del regolamento di competenza.
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