CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 marzo 2020, n. 5895
Trasformazione del Trattamento di Fine Servizio nel TFR privatistico – Principio di infrazionabilità del rapporto previdenziale – Liquidazione di un’unica indennità al termine del servizio – Natura previdenziale propria dei trattamenti di fine servizio del pubblico impiego
Rilevato che
1. con sentenza in data 27 giugno- 26 settembre 2013 nr. 1690 la Corte d’Appello di Palermo, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale di Marsala nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da F.B., A.F. L. e M.L.M. nei confronti dell’INPS (ex INPDAP) e del Ministero della giustizia per il pagamento del TFR maturato alla conclusione dei rispettivi rapporti di lavoro a tempo determinato, intercorsi dal 24 ottobre 2000 al 28 dicembre 2008 alle dipendenze del Ministero della giustizia, presso il quale i dipendenti erano stati successivamente stabilizzati.
2. La Corte territoriale respingeva la tesi dell’ INPS secondo cui la trasformazione del precedente Trattamento di Fine Servizio (in prosieguo: TFS) nel TFR privatistico non ne aveva snaturato la funzione previdenziale sicchè doveva applicarsi il principio di infrazionabilità del rapporto previdenziale, in forza del quale veniva mantenuta la iscrizione al fondo previdenziale e liquidata un’unica indennità soltanto al termine del servizio, a prescindere dalle vicende del rapporto di impiego, quali passaggi di ruolo, di qualifica o di amministrazione.
3. Osservava che il diritto a percepire il TFR derivava dalla estinzione del precedente rapporto a termine. Evidenziava che tra la cessazione del contratto a tempo determinato e la assunzione in ruolo era intervenuto un intervallo temporale di un giorno sicchè doveva negarsi la continuità del rapporto di lavoro.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo, cui gli intimati non hanno opposto difese. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione alla discussione della causa.
5. Il M ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Considerato che
1. Con l’unico motivo l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’articolo 2120 cod.civ., dell’articolo 3 DPR 1032/1973, dell’articolo 1, comma sei, DPCM 20.12.1999.
2. Ha premesso in fatto che gli intimati avevano prestato servizio a termine ai sensi della legge 242/2000, per il collocamento dei lavoratori socialmente utili ed erano stati stabilizzati per effetto dell’articolo 1, comma 519, della legge 296/2006. Essi aveva presentato le dimissioni il 15 dicembre 2008 con effetto dal 29 dicembre 2008 e nella stessa data avevano sottoscritto il contratto a tempo indeterminato con efficacia dal 29 dicembre 2008. Nessuno iato temporale era pertanto intervenuto, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, tra la cessazione del rapporto di impiego a tempo determinato e la immissione in ruolo. Il contratto a tempo indeterminato aveva ad oggetto non solo le identiche mansioni svolte nel periodo di lavoro a termine ma anche la stessa sede di servizio.
3. Ha dedotto in punto di diritto che la normativa sul TFR dei dipendenti pubblici non è assimilabile a quella privatistica, in quanto si innesta nella medesima gestione relativa al TFS, fondata su due presupposti:
– i periodi inferiori all’anno non danno diritto ad alcuna prestazione, anche se talora accompagnati dall’obbligo di contribuzione, diversamente da quanto previsto per il TFR;
– i periodi in continuità previdenziale non possono costituire oggetto di liquidazioni singole.
4. Il ricorso è infondato.
5. In punto di diritto si premette che il passaggio del lavoro pubblico contrattualizzato al regime del TFR è stato realizzato con le seguenti cadenze:
– la legge 8 agosto 1995 nr. 335 all’articolo 2, commi 5 – 7, prevedeva che per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, fossero regolati in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile, rimettendo alla contrattazione collettiva nazionale la definizione (entro il 30 novembre 1995), nell’ambito dei singoli comparti delle modalità di attuazione di tale previsione— con peculiare riguardo agli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva— nonché delle modalità di applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto ai lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995. Avrebbe fatto seguito un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente norme di esecuzione di quanto definito nella sede collettiva. Il comma otto ha aggiunto che il trattamento di fine rapporto è corrisposto dalle stesse amministrazioni od enti che provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio. La prevista sequenza temporale non è stata nei fatti rispettata.
– Successivamente la legge nr. 449/1997, articolo 59, comma 56, al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare, ha previsto la possibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di richiedere la trasformazione dell’ indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, stabilendo in caso di opzione la destinazione a previdenza complementare di una quota dell’1,5% della aliquota contributiva relativa all’indennità di fine servizio, nei modi da definirsi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
– L’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 ha poi rinviato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato secondo le procedure delineate dall’art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995, la disciplina dell’accantonamento, rivalutazione e gestione della suddetta quota dell’1,5 per cento (per il personale che opta per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto) nonché la definizione: degli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto; delle modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato; delle modalità necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
– In attuazione delle suddette previsioni è stato stipulato l’accordo quadro 29 luglio 1999, i cui contenuti sono stati recepiti dal DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i., recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti».
– L’articolo 1, comma nove, del suddetto DPCM 20 dicembre 1999, ha previsto la applicazione del regime del TFR per i contratti a termine instaurati dalle pubbliche amministrazioni dal 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del medesimo DPCM) ovvero in corso alla medesima data
– Il successivo articolo 2 (nel testo modificato dall’art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2001) ha disposto il passaggio al regime del TFR nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni assunto a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000, dando così luogo ad un duplice regime: TFS o altre indennità di fine servizio diversamente denominate, per i dipendenti assunti ante 2001, salva la facoltà di opzione; TFR per i dipendenti assunti a partire dall’i gennaio di detto anno.
6. Per quanto pacifico in causa, gli odierni intimati sono stati in regime di TFR sin dalla assunzione a termine, in data 24 ottobre 2000 (in coerenza con il disposto dell’articolo 1, comma nove, DPCM 20 dicembre 1999, di cui si è detto).
7. Nel regime del TFR del lavoro pubblico contrattualizzato restano, tuttavia, alcune particolarità rispetto alla disciplina dell’articolo 2120 cod.civ.
8. In particolare, ai sensi dell’articolo 1— commi 6 7 ed 8— DPR 20 dicembre 1999, rispettivamente :
– le quote di TFR maturate anno per anno sono accantonate figurativamente presso l’INPS (ex-INPDAP), che provvede alla liquidazione alla cessazione dal servizio del lavoratore, secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982 nr. 297. L’adempimento è effettuato dall’ente datore di lavoro, invece, per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP;
– all’INPS (ex INPDAP) è affidata la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle Università, della sanità e degli enti locali, che viene alimentato da un contributo previdenziale interamente a carico del datore di lavoro.
– il trattamento di fine rapporto è invece a carico degli enti datori di lavoro, che provvedono alla sua gestione, per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP.
9. In sostanza, nel meccanismo individuato dal legislatore e dalle parti sociali il finanziamento e la erogazione del TFR sono assicurati per i dipendenti dello Stato ( o comunque iscritti all’INPDAP per il TFS) dall’INPS attraverso le stesse gestioni competenti in materia di TFS; a tali gestioni si garantisce la continuità ed invarianza del gettito rispetto al regime precedente, seppure a totale carico del datore di lavoro.
10. Nell’assunto dell’INPS, dunque, il TFR «pubblico» non avrebbe perso la natura previdenziale propria dei trattamenti di fine servizio del pubblico impiego. Pertanto, per quanto rileva in causa, esso continuerebbe ad essere soggetto alla disciplina dell’articolo 3 DPR nr. 1032/1973, sulla indennità di buonuscita, a tenore del quale: «All’iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all’atto della cessazione definitiva dal servizio un’unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato».
11. Nella interpretazione dell’INPS tale norma sancisce il principio della infrazionabilità del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, anche in presenza di una novazione del rapporto di lavoro, laddove il passaggio al nuovo rapporto di lavoro avvenga senza soluzione temporale di continuità.
12. Di qui la rilevanza della questione di fatto, posta in discussione con il ricorso, della esistenza o meno per i rapporti di causa di un intervallo temporale ( seppure di un solo giorno) tra il periodo di iscrizione al fondo in relazione al rapporto a termine ed il periodo di iscrizione al fondo in forza del rapporto a tempo indeterminato.
13.La tesi è dell’INPS è infondata in diritto, il che priva di rilievo la questione della continuità temporale della iscrizione delle odierne parti intimate al fondo per il trattamento di fine rapporto.
14. Le Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 14 novembre 2014 nr. 24280 hanno già respinto la tesi dell’INPS di infrazionabilità del trattamento di fine servizio in una fattispecie in cui era avvenuto il passaggio, senza soluzione temporale di continuità, dall’impiego alle dipendenze del Comune (nella scuola comunale) in regime di «indennità premio di servizio» ad un nuovo rapporto di impiego alle dipendenze del MIUR (nella scuola statale) in regime di TFR.
15. Nella richiamata pronuncia le Sezioni Unite, dopo avere evidenziato che la disciplina dell’articolo 3 DPR 1032/1973 è tutta interna al lavoro statale ed alla indennità di buonuscita e non si applica nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale ed instaurazione di un nuovo rapporto alle dipendenze dello
Stato, hanno svolto considerazioni più generali, perfettamente riferibili anche al caso, qui in discussione, della successione di due diversi rapporti di lavoro alle dipendenze della amministrazione statale, entrambi in regime di TFR.
16.In particolare, hanno evidenziato che la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici —anche in presenza di un nuovo rapporto di lavoro— trovava fondamento nell’affermazione che il diritto a percepire il trattamento di fine servizio non è collegato all’estinzione del rapporto di lavoro ma soltanto all’estinzione del rapporto previdenziale, rapporto che poteva persistere in presenza di cessazioni e nuove costituzioni del rapporto di lavoro, con il medesimo o con un diverso ente pubblico. In sostanza, il presupposto di tale tesi era costituito dalla natura previdenziale e non retribuiva dell’indennità di fine servizio e dal conseguente collegamento del diritto alla sua liquidazione con il rapporto previdenziale e non con quello di lavoro.
17. Osservando come questa tesi era comunque fragile, perché discutibile e discussa era l’affermazione della natura previdenziale del trattamento di fine servizio, che ne costituiva il presupposto, le Sezioni Unite hanno affermato (punti da 37 a 40 della pronuncia citata): «L’argomentazione, in ogni caso, oggi non è più spendibile, essendo cambiato il quadro normativo perchè il legislatore, con la riforma delle pensioni (L. del 335 del 1995, prima richiamata), ha “armonizzato” i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall’art. 2120 c.c., (come riformato dalla L. n. 297 del 1982).
Alla stregua di questa normativa, il TFR spetta “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato” (art. 2120 c.c., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. All’interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l’estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano.
Inoltre, il TFR viene costituito mediante l’accantonamento anno per anno di quella che l’art. 2120 c.c., definisce una quota della retribuzione determinata dividendo per 13,50 la retribuzione annua corrisposta, a titolo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro. E’ pertanto chiaro il carattere “retributivo e sinallagmatico” del TFR, come la Sezione lavoro di questa Corte ha già messo in evidenza (da ultime, Cass. 14 maggio 2013, n. 11479 e 22 settembre 2011, n. 19291, ma cfr. anche le convergenti conclusioni della Sezione tributaria in Cass. 26 maggio 2005, n. 11175).
Il TFR quindi è costituito da retribuzioni accantonate, da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l’anticipazione prevista dalla parte finale dell’art. 2120 c.c.. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un’estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l’estinzione del rapporto previdenziale».
18. Tale principio deve essere in questa sede ribadito.
19. A tenore dell’articolo 1, comma sei, DPCM 20 dicembre 1999 il trattamento di fine rapporto è liquidato dall’INPS (ex INPDAP) « alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982 nr. 297».
20. Analogamente il successivo articolo 2 prevede che nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le regole «concessive» di cui alla legge 29 maggio 1982 nr. 297.
21. La esigibilità del TFR è stata cioè ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall’INPS. Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo; assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la «cessazione dal servizio» ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale.
22. Nella fattispecie di causa tale principio è stato correttamente applicato dalla sentenza impugnata, in quanto è pacifico che il rapporto di lavoro a termine è cessato per dimissioni ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, seppure alle dipendenze della stessa amministrazione .
23. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
24. Non vi è luogo a rifusione delle spese, per la mancata costituzione delle parti intimate e la sostanziale assenza di attività difensiva del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
25. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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