CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 marzo 2020, n. 5901 – Gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza potevano essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) e che tale principio non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ.