CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2020, n. 24316 – Il presupposto impositivo del prelievo fiscale di cui all’art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si rinviene a livello oggettivo nella mera percezione della somma, che realizza una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, alla condizione che il terreno espropriato ricada nelle zone omogenee citate dal medesimo articolo ed il quinto comma dell’art. 11 individua i soggetti passivi dell’imposta sulle plusvalenze (considerate “redditi diversi”) solo nei “soggetti che non esercitano imprese commerciali”