CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2020, n. 24399 – La contribuente avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame di fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti, che, ove debitamente esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio, restando invece inammissibile, nel contesto di un impianto motivazionale che consente comunque il controllo sulla ratio decidendi, ciascuna censura con la quale si lamenta la carenza motivazionale della decisione impugnata per insufficiente o contraddittoria motivazione