CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32423 – La ricorrenza in quel medesimo frangente di patologie di rango psichico esposte dalla ricorrente non può essere valorizzata a fini risarcitori, in assenza di inadempimenti o di un’intenzionalità lesiva ai danni della ricorrente, restando in ragione di ciò non integrata la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c.