CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2019, n. 24774
Avviso di addebito INPS – Contributi a percentuale omessi – Definizione concordata delle lite fiscali – Valenza probatoria degli accertamenti tributari
Rilevato che
1. Il Tribunale di Livorno accoglieva il ricorso di F. M. avverso l’avviso di addebito INPS relativo ai contributi a percentuale omessi in relazione al maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate;
2. la Corte di appello di Firenze, con sentenza nr. 760 del 2015, accoglieva il gravame dell’INPS (e della S.C.C.I.) e, per l’effetto, respingeva l’opposizione proposta da F. M. avverso l’avviso di addebito;
2.1. in estrema sintesi, a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha ritenuto dovuta la contribuzione sul maggior reddito, come definitivamente accertato a seguito della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, DL nr. 98 del 2011, che «determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso l’avviso di accertamento tributario» ed esclude qualsiasi contestazione (del maggior reddito, appunto) anche ai fini della determinazione dell’entità dei contributi dovuti;
3. ha proposto ricorso per cassazione, F. M., fondato su un unico motivo;
4. hanno resistito, con controricorso, l’INPS e la SCCI;
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l. nr. 98/2011 e dell’art. 46, d.lgs. n. 546/1992 ed imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto rilevante, ai fini della prova del credito vantato dall’INPS per omessa contribuzione, il maggior reddito accertato a carico della ricorrente in sede fiscale e divenuto definitivo nella sua entità per essere stato il contenzioso definito con l’adesione al condono della ricorrente, non considerando, invece, che la pronunzia di cessazione della materia del contendere che definisce il giudizio di impugnazione dell’accertamento tributario a seguito dell’adesione alla definizione agevolata dell’interessato determina il venir meno dell’efficacia dell’atto amministrativo (avviso di accertamento) oggetto del contendere, dovendosi pertanto escludere l’idoneità del maggior reddito ivi asseverato a rilevare come base imponibile per il ricalcolo dei contributi previdenziali dovuti dall’interessato stesso;
2. il motivo è infondato;
3. si pone questione circa gli effetti della definizione concordata della lite tributaria sull’obbligazione contributiva previdenziale e dell’esito dell’accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva;
3.1. la definizione ha ad oggetto esclusivamente, come recita l’art.39, comma 12, d.l. nr.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge nr. 111 del 2011, «le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio» e si perfeziona «a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
3.2. il tenore letterale delle norme in cui si inscrive l’istituto della definizione concordata delle lite fiscali ( art. 39, comma 12, d.l. nr.98 del 2011 e art 16 della legge nr. 289 del 2002) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell’articolo 39, recante «disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria», inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l’esclusiva natura deflativa del contenzioso tributario – di valore inferiore a 20.000 euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 – allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell’Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite;
3.3. invero alla deflazione del contenzioso previdenziale il decreto-legge n. 98 ha dedicato l’articolo 38 nel quale fin dalla rubrica, recante «disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale», è chiarito l’ambito applicativo e ribadito, nel periodo di apertura del primo comma, il fine di «deflazionare il contenzioso previdenziale» (art. 38, co. 1, primo periodo, d.l. n. 98 cit.);
3.4. la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell’accertamento compiuto dall’Agenzia ai sensi dell’art. 1 d. Igs. n. 462 del 1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata;
3.5. ciò nondimeno, l’accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell’onere probatorio;
3.6. questa Corte (v., fra le altre, Cass. nr. 13463 del 2017 e nr. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all’obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell’avveramento del fatto giuridicamente rilevante ( id est: la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo);
3.7. come, altresì, chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. nr. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti; l’art. 1, del d. Igs. n.462 del 1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l’unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3 comma 134, lett. b) I. n. 662 del 1996) ha disposto che: «Per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che […]devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi»;
3.8. ciò significa che, a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge un’attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’Inps e, in caso di mancato pagamento, l’Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d. Igs. n.462 del 1997);
3.9. si è, dunque, in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall’Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché di assicurare l’unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all’Istituto (cfr. anche d.l. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in l. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t);
3.10. del resto, già con Cass. nr. 8379 del 2014, questa Corte aveva chiarito che, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate;
3.11. la giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
3.12. in definitiva, dalla portata presuntiva dell’accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda, invece, evitare il consolidamento dell’accertamento stesso (id est dei fatti oggetto dell’accertamento stesso);
3.13. in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall’obbligato, evidentemente, l’atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l’avveramento del fatto nello stesso contenuto;
4. nel caso di specie, l’odierno ricorrente ha del tutto trascurato di contestare l’idoneità degli apprezzamenti posti a base dell’atto di accertamento tributario che ha fondato l’avviso di addebito notificato dall’INPS, limitandosi ad invocare a proprio favore la regola di riparto dell’onere probatorio, quale conseguenza della irrilevanza, ai fini contributivi, della definizione agevolata ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011; ne consegue che i fatti, oggetto dell’accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull’obbligazione contributiva;
5. il ricorso, pur correggendosi nei sensi di cui sopra la motivazione ai sensi dell’art. 384 cod.proc.civ., va dunque respinto;
6. le spese si liquidano come da dispositivo, secondo soccombenza;
7. ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ex art. 13, comma 1 -bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ex art. 13, comma 1 -bis.
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