CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2019, n. 22010

Pensione supplementare – Contributi versati nella gestione separata – Regime delle finestre

Rilevato che

con sentenza del 13 maggio 2014 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto all’attuale intimato la pensione supplementare, con decorrenza 1° gennaio 2010, in relazione ai contributi versati nella gestione separata; quanto al riconoscimento del diritto alla pensione supplementare con decorrenza dalla data della relativa istanza amministrativa, e non dalla data della prima finestra utile ai fini della pensione di vecchiaia, secondo le scadenze introdotte dalla legge n. 247 del 2007 come invece ritenuto dall’Inps, riteneva la Corte territoriale non applicarsi al diritto alla pensione supplementare, che è un trattamento autonomo, il regime delle finestre introdotto dalla citata legge n. 247 per le pensioni di anzianità e di vecchiaia, non estensibile oltre i casi considerati per il carattere eccezionale della normativa che ritarda per motivi di finanza pubblica un trattamento che dovrebbe decorrere dalla domanda dell’interessato;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, con un motivo ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha resistito C.P., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

Considerato che

con il motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1 e 5, della legge 24 dicembre 2007, numero 247; dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962 numero 1338; dell’articolo 1 del decreto ministeriale numero 282 del 1996, dell’art. 12 del d.l. n.78 del 2010 convertito, con modif., in l.n.122 del 2010; il ricorso è da accogliere;

come questa Corte ha reiteratamente affermato, con orientamento da ritenersi consolidato (v., fra le ultime, Cass. n. 27016 del 2018 e i precedenti ivi richiamati), anche alle pensioni supplementari a carico della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 numero 335, si applica il cosiddetto regime delle finestre secondo la disciplina introdotta per le pensioni di vecchiaia con la legge 24 dicembre 2007 numero 247 e i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa, requisito costitutivo del diritto;

7. l’individuazione del regime dell’età pensionabile vigente deve avere riguardo al momento della domanda di pensione;

8. l’art. 1 comma 2 del d.m. n. 282 del 1996, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge n. 335 del 1995, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1338 del 1962, e successive modificazioni, sempreché’ in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995;

9. i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare (cfr., Cass., Sez. U. n. 879 del 2007);

10. la pensione supplementare, rispetto al trattamento pensionistico o principale, costituisce un beneficio autonomo sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, art. 5 comma 2 lettera a) della L. n. 1338 del 1962), sia quanto alle modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari (art. 5 comma 2 lettere b) e c);

11. la disposizione, laddove richiama per l’individuazione del requisito anagrafico l’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo;

12. dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente;

13. il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona, infatti, solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento (così Cass. n. 438 del 1998);

14. in conclusione, alla pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione;

15. va pertanto cassata la sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi illustrati e, per essere necessari ulteriori accertamenti, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.