CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2019, n. 22014

Inpdap – Funzionario direttivo – Diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita su una base di computo data dal trattamento retributivo di dirigente di seconda fascia percepito in ragione dell’incarico dirigenziale

Rilevato

1. che, con sentenza del 2 maggio 2014, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e accoglieva la domanda proposta da V.C. nei confronti dell’INPDAP, alle cui dipendenze aveva prestato servizio con inquadramento quale funzionario direttivo fino al suo collocamento in quiescenza, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita su una base di computo data dal trattamento retributivo di dirigente di seconda fascia percepito in ragione dell’incarico dirigenziale rivestito per il periodo agosto 2001/dicembre 2002;

2. che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover accogliere l’orientamento secondo cui, pur nella tassatività degli elementi costituenti la retribuzione contributiva e, quindi del coacervo stipendiale dell’ultimo anno utile, il differenziale di stipendio relativo allo svolgimento di mansioni di dirigente di seconda fascia rispetto a quello di competenza relativo alla qualifica formale di appartenenza, deve considerarsi inscindibilmente connesso alla retribuzione e, quindi, computabile;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Calcaterra, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;

Considerato

4. che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 d.P.R. 1032/1973, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale che assume la base di computo dell’indennità di buonuscita riferibile alla retribuzione effettivamente percepita, ancorché relativa alle mansioni dirigenziali di fatto svolte e non corrispondente all’inquadramento posseduto quale funzionario direttivo;

5. che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce deirorientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., 14.5.2014, n. 10413) secondo cui nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973 al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente;

6. che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non abbisogna di alcun ulteriore accertamento in fatto, decisa nel merito, disponendo a riguardo il Collegio il rigetto della domanda originaria, la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di merito del giudizio e la condanna del Calcaterra al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria, compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito del giudizio e condanna V.C. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.