CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2019, n. 22014 – Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973 al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente