CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23881 – La sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie nel caso disciplinato dall’art. 2560, comma 2, c.c. non si pone come requisito costitutivo, potendo essere sufficiente la sola annotazione dei debiti in dette scritture (eventualmente corroborata da altri riscontri) al fine dell’assunzione della responsabilità da parte dell’azienda cessionaria nei confronti dei terzi creditori