CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23894 – L’azione violenta che, ex art. 2, T.U. n. 1124/1965, può determinare una patologia riconducibile all’infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell’affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro