CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23895
Infortunio sul lavoro – Concorso di colpa del lavoratore – Accertamento – Azione di regresso dell’INAIL
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata l’11.6.2015, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato M.G.R., L.M.T. e P.T., quali eredi di R.T., unitamente a D. e M.T., quali eredi di S.T., tenuti a pagare quanto richiesto dalI’INAIL in via di regresso ai loro danti causa e al germano di costoro, F.T., a titolo di costo dell’infortunio occorso a R.T., maggiorato degli interessi legali;
che avverso tale pronuncia D. e M.T., nella spiegata qualità, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INAIL ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su un motivo e anch’esso successivamente illustrato con memoria;
che F.T. e gli eredi di R.T. non hanno svolto in questa sede attività difensiva;
che il Pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti denunciano omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità e comunque infondatezza dell’azione di regresso promossa dall’INAIL nei confronti del loro dante causa per non essere l’infortunato R.T. lavoratore dipendente bensì socio della s.d.f. F.lli T., nonché germano dei chiamati in regresso;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale non abbia pronunciato sulla domanda con cui essi avevano chiesto accertarsi il concorso di colpa dell’infortunato R.T. e la consequenziale rideterminazione dell’importo dovuto all’INAIL;
che, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano omessa pronuncia sulla domanda di riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva affermato la loro responsabilità solidale con F.T., e non parziaria siccome eredi, come peraltro domandato dall’INAIL fin dal ricorso introduttivo del giudizio;
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INAIL denuncia violazione degli artt. 10 e 11, T.U. n. 1124/1965, nonché dell’art. 1223 c.c., per avere la Corte territoriale escluso che il credito fatto valere fosse suscettibile di rivalutazione monetaria, ancorché costituisca credito di valore;
che il primo motivo del ricorso principale è infondato, stabilendo l’art. 9, T.U. n. 1124/1965, che, agli effetti dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le società, anche di fatto e comunque denominate, che siano costituite da prestatori d’opera, sono considerate “datori di lavoro” nei confronti dei propri soci che prestino opera manuale nella società stessa;
che, con riguardo al secondo motivo, deve preliminarmente rilevarsi che fin dalla costituzione in primo grado gli odierni ricorrenti ebbero a dedurre che in capo al loro dante causa il giudice penale aveva individuato soltanto un «non rilevante grado di colpa», atteso che anche la «parte lesa», ossia R.T., avrebbe dovuto «concorrere ad apprestare le opere provvisionali necessarie ad evitare pericoli di caduta alle persone impegnate nel lavoro» (così la memoria di costituzione dei ricorrenti in primo grado e la sentenza del Pretore di Crotone sulla scorta del cui accertamento l’INAIL ha promosso il presente giudizio, debitamente trascritte a pagg. 28-29 del ricorso per cassazione);
che, pertanto, affatto erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la questione della corresponsabilità di R.T. fosse stata per la prima proposta in grado di appello, dichiarandola inammissibile;
che l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale importa l’assorbimento del terzo e del ricorso incidentale, riguardando entrambi questioni logicamente successive alla determinazione del costo dell’infortunio imputabile agli odierni ricorrenti;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e assorbiti il terzo e il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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