CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23900
Rapporto di lavoro – Effettiva prestazione nel fondo del nucleo familiare – Accertamento della posizione assicurativo-previdenziale – Requisiti
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 4.5.2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di C. P. volta all’accertamento della propria posizione assicurativo-previdenziale presso lo SCAU nel periodo 1980-1993;
che avverso tale pronuncia C. P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito esaminato la documentazione allegata a sostegno della domanda e da cui risultava che egli aveva coltivato direttamente e abitualmente il proprio fondo in Lacedonia, che richiedeva più di 104 giornate l’anno di lavoro e costituiva la sua unica fonte di reddito;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’appello sul rilievo che non era stata provata l’effettiva prestazione di lavoro nel fondo del nucleo familiare in misura non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo, sebbene la carenza di tale requisito non fosse mai stata eccepita dall’INPS né avesse formato oggetto di alcuna valutazione in prime cure;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2712 c.c. e degli artt. 115, 116, 214 e 215 c.p.c., per avere la Corte di merito deciso la causa sulla scorta di un documento prodotto dall’INPS e che, benché da lui sottoscritto, risultava alterato e contraffatto nel suo contenuto, come tempestivamente rilevato fin dalla prima udienza avanti al giudice di prime cure;
che, con il quarto motivo (erroneamente rubricato come quinto), il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale disatteso la CTU disposta in seconde cure nella parte in cui aveva accertato che il fabbisogno lavorativo del fondo non era inferiore a 104 giornate annue;
che, con il quinto motivo (erroneamente rubricato come sesto), il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito statuito circa la sua istanza istruttoria volta ad acquisire la documentazione relativa alla sua originaria iscrizione presso lo SCAU, che – disattesa in prime cure – era stata espressamente riproposta in sede di gravame;
che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver accertato che l’odierno ricorrente era iscritto allo SCAU «per il solo contributo all’assicurazione infortuni», valorizzando all’uopo la «dichiarazione ai fini delle assicurazioni sociali dei coltivatori diretti» da lui sottoscritta e reputando implausibili le censure relative a «diciture aggiunte all’insaputa del ricorrente, non essendo il medesimo in possesso di una copia diversa priva di tali specificazioni», hanno altresì verificato che egli, nel periodo in questione, ha «versato contributi ai fini antinfortunistici», restando indimostrata «l’esistenza dei versamenti all’assicurazione IVS» (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
che, ciò posto, risulta evidente che i mezzi di censura, complessivamente considerati, sottendono una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio acquisito al processo e sulla scorta del quale i giudici di merito hanno reputato infondato il presupposto di fatto oggetto della domanda, che è richiesta inammissibile in questa sede di legittimità;
che, più specificamente, tanto va rilevato per il primo e il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole del fatto che i giudici non abbiano attribuito rilevanza probatoria alla documentazione da lui prodotta e l’abbiano invece attribuita alla dichiarazione da lui sottoscritta e prodotta dall’INPS;
che, con specifico riguardo al terzo motivo, va escluso che, nel valutare come riferibile al ricorrente il contenuto della dichiarazione da lui sottoscritta e prodotta dall’INPS, i giudici territoriali abbiano violato le disposizioni richiamate nella rubrica, essendosi chiarito che il disconoscimento di scrittura privata non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio in bianco, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse appunto diverso (così Cass. n. 7975 del 2000, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 25445 del 2010 e 5417 del 2014);
che il quinto motivo è affatto inammissibile, non essendo il rigetto (in specie implicito) dell’ordine di esibizione sindacabile in sede di legittimità, siccome strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative (così, tra le tante, Cass. nn. 23120 del 2010 e 24188 del 2013);
che, tanto premesso, il secondo e il quarto motivo risultano inammissibili per difetto d’interesse, riguardando statuizioni della sentenza che costituiscono un’ulteriore ratio decidendi rispetto all’accertamento che nessun versamento contributivo ai fini IVS risultava imputabile al ricorrente nel periodo in questione, di talché giammai il loro eventuale accoglimento potrebbe condurre alla cassazione del provvedimento impugnato;
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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