CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 agosto 2020, n. 16629 – In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all’art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a  nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1° gennaio 1989