CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 agosto 2020, n. 16673 – In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, l’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”