CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2018, n. 8183
Tributi – Imposta di registro – Agevolazioni fiscali “prima casa” – Revoca – Qualificazione abitazione di lusso – Superficie utile superiore al limite – Computo vani piano seminterrato e piano sottotetto-soffitta – Requisito di abitabilità – Irrilevanza
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR dell’Umbria, n. 341/02/2016, dep. 14.7.2016, che in controversia su impugnazione da parte di E.S. di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2009 per revoca delle agevolazioni fiscali provvisoriamente concesse per l’acquisto della prima casa, trattandosi di abitazione di lusso, con superficie superiore a 240 mq, come tale esclusa dal beneficio (punto 6 DN1 2.8.1969).
La CTR, rilevata l’obsolescenza dell’impianto normativo che detta le regole per le abitazioni di lusso, preso atto della CTU, ha ritenuto di escludere dal computo della superficie utile – peraltro non determinante ai fini della qualificazione di lusso dell’abitazione – i vani posti al piano seminterrato e il piano sottotetto-soffitta, in quanto non abitabili.
E.S. è rimasto intimato.
Considerato in diritto
Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge, art. 6 dm 2.8.1969, punto 21 tabella A allegata al d.p.r. 633/72, art. 1 nota II bis tariffa allegata al d.p.r. 131/86, laddove la CTR ha identificato il concetto di superficie utile con superficie abitabile al fine di stabilire se una unità immobiliare abbia o meno le caratteristiche di “abitazione di lusso”.
Il motivo è fondato.
Erroneamente la CTR ha ritenuto che nel concetto di superficie utile per stabilire se un’abitazione sia di lusso bisogna tener conto unicamente dei vani che hanno il requisito dell’abitabilità (così escludendo cantina e soffitta), poiché in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove possa computarsi nella superficie “utile” i vani posti al piano seminterrato e il piano sottotetto-soffitta e un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabili perché non conformi ai parametri previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Cass. n. 25674 del 15/11/2013, n. 10191 del 18/05/2016).
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell’Umbria, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione.
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