CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2018, n. 8194
Licenziamento disciplinare – Condotta realizzata integra estremi di reati dolosi – Esiguo valore dei beni sottratti – Prognosi non favorevole sulla correttezza del futuro adempimento – Valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso – Non rilevante non l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale – Ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento
Rilevato che
1. M.F. veniva licenziata da Cooperativa A. s.c.a.r.l. a seguito di contestazione disciplinare con la quale le si addebitava di avere prelevato due confezioni di caramelle all’interno del supermercato al di fuori dell’orario di lavoro occultandole all’interno della sua borsa personale / e di avere prelevato nella stessa occasione dal carrello della spesa due confezioni di cracker M.B., avere tagliato i punti della raccolta presenti nella confezione e avere collocato di nuovo i pacchetti di cracker nello scaffale, riponendo i punti all’interno della propria borsa.
2. La Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, riteneva che la condotta addebitata fosse emersa in maniera chiara ed inequivoca dalla visione del filmato ripreso dalle telecamere a circuito interno, che attestava la volontarietà delle sottrazioni e del danneggiamento delle confezioni. La condotta realizzata, tale da integrare gli estremi di reati dolosi, era idonea ad avviso della Corte d’appello a determinare la rottura del vincolo fiduciario, considerate anche le mansioni di cassiera svolte dalla lavoratrice, con il relativo maneggio di denaro aziendale, né induceva in senso contrario l’esiguo valore dei beni sottratti, in quanto la condotta, neppure determinata da motivi di bisogno, giustificava una prognosi non favorevole sulla correttezza del futuro adempimento.
3. Per la cassazione della sentenza M.F. ha proposto ricorso, a fondamento del quale formula tre motivi, illustrati anche con memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
4. La Coop. A.T. Società Cooperativa, già Cooperativa A. s.c.a.r.l., ha resistito con controricorso.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che
1. come primo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente alla circostanza del passaggio della pochette con le forbicine al figlio che la accompagnava nella circostanza. Sostiene che dalla visione del filmato nei fotogrammi precedenti a quelli valorizzati dalla Corte d’appello emergerebbe che il danneggiamento dei pacchi di cracker sarebbe avvenuto ad opera del figlio;
2. come secondo motivo, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte d’appello omesso l’esame del colloquio avvenuto con il Capo reparto dopo essere stata fermata, nel corso del quale ella non aveva ammesso le accuse, ma era rimasta perplessa;
3. come terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 c.c., dell’ art. 1 della legge n. 604 del 1966 relativamente alla nozione di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità. Lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato tutte le circostanze del fatto, quali l’assenza di precedenti disciplinari e l’esiguità del furto anche in relazione alla spesa complessiva fatta quella mattina, di €, 300.
4. Con riferimento ai primi due motivi, occorre ribadire quanto è stato precisato da Cass. S.0 07/04/2014, n. 8053 e 8054, che l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività.
5. Nel caso, i motivi non sono fondati, in quanto i fatti dei quali si lamenta l’omesso esame (la rottura dell’involucro dei pacchi di biscotti sarebbe stata opera del figlio della ricorrente; nel corso del colloquio avuto con il capoufficio nell’immediatezza dei fatti la F. non avrebbe ammesso l’addebito) non sono decisivi nel senso patrocinato, in quanto l’impossessamento dei bollini asportati con inserimento nella borsa sono stati comunque operati dalla F., come visivamente riscontrato dal giudice di merito, ed inoltre ella era responsabile delle azioni del figlio minorenne, al quale riferisce di avere passato la pochette con le forbicine con le quali è stato realizzato il danneggiamento, così rendendosene compartecipe, né assume rilevanza il fatto che ella non abbia ammesso gli addebiti, che sono stati comunque accertati.
6. Anche il terzo motivo è infondato, considerato che la Corte ha valutato tutti gli elementi della fattispecie concreta (le modalità del fatto, la sua volontarietà, l’assenza di una situazione di bisogno) in modo da comprenderne l’incidenza sull’affidabilità nella correttezza del futuro adempimento, in relazione alle mansioni svolte dalla dipendente.
7. La soluzione adottata dal giudice di merito è dunque coerente con gli arresti di questa Corte, secondo i quali in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica dell’ atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. n. 16260 del 19/08/2004, Cass. n. 5434 del 07/04/2003). In tale valutazione complessiva, la condotta lavorativa pregressa costituisce uno dei possibili elementi di valutazione, che però nel caso concreto può essere ritenuto meno significativo rispetto alle riscontrate modalità del fatto ed all’ elemento soggettivo che l’ha connotato.
8. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
9. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
10. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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