CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2018, n. 8314
Notifica della cartella esattoriale – Art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Produzione dell’avviso di ricevimento
Ritenuto in fatto
La CTR della Campania con la sentenza n. 12/39/13 depositata il 9.1.2013 ha parzialmente respinto l’appello di Equitalia Sud spa, proposto della CTP di Napoli che, con sentenza n. 455/12/10 aveva accolto il ricorso della parte contribuente “G.V.” relativo a n. 12 intimazioni di pagamento e un avviso di mora.
La CTR, dopo avere dato atto del difetto di giurisdizione del Giudice adito per carichi non tributari, ha esaminato la documentazione prodotta da Equitalia per provare la notifica degli atti propedeutici sia alle intimazioni di pagamento che all’avviso di mora che il primo giudice non aveva esaminato in considerazione della tardività della costituzione del concessionario ha ritenuto infondate le censure della Concessionaria. Ha evidenziato che quest’ultima non aveva dato prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte sia alle intimazioni di pagamento che all’avviso di mora “in quanto alle varie relazioni di notifica non sono allegati gli originali delle cartelle bensì estratti delle cartelle stesse”.
La CTR soggiungeva che “tali estratti sono insufficienti a provare in giudizio il credito, non consentendo al giudice di potere verificare, oltre la validità della notifica, gli elementi essenziali della cartella stessa”.
La società Concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.
La parte contribuente si è costituita con controricorso.
Ritenuto in diritto
1. Con il motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 26 comma 5, 49 comma 1, 50 comma 2 e 57 comm2 DPR 602/73 in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3.
2. Il motivo è fondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che, come si rileva agevolmente dall’argomentare del giudice di appello, quest’ultimo non ha affatto fondato il proprio convincimento sulla ritenuta invalidità della produzione documentale in appello, che anzi ha considerato e valorizzato ai fini del proprio convincimento, sia pure per giungere a conclusioni difformi da quelle attese dalla parte appellante.
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, che: “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’ “onus probandi”, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa” (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014). Ed ancora:”In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009).
3. Del tutto erroneamente, perciò, il giudice del merito ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l’avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, desumendo detto onere dalla lettura incongrua della norma del comma 4 dell’art. 26 più volte menzionato, nel quale è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata (“L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione).
In coerenza con i principi dianzi richiamati la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per la valutazione delle questioni assorbite e dunque non esaminate.
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
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