CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9423
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Termini di impugnazione
Rilevato che
Con sentenza n. 1/8/2011, depositata il 17 gennaio 2011, non notificata, la CTR della Lombardia rigettò l’appello proposto dalla società L.B. di V. S.r.l. avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento per IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno 2003, che aveva fatto seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini.
Parte ricorrente sosteneva che solo attraverso la notifica della cartella di pagamento era venuta a conoscenza dell’avviso di accertamento, con il quale erano stati determinati in via induttiva maggiori ricavi con conseguente rettifica del reddito d’impresa dichiarato, non potendo addebitarsi alla società il comportamento della signora M.A., dipendente dello studio G. presso cui la società aveva la propria sede, che aveva invece restituito l’atto impositivo con l’annotazione “trasferito”.
Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 23, 53 e 97 Cost., violazione dell’art. 10 della Statuto del contribuente, violazione dell’art. 2 quater del d.l. n. 564/1994, convertito nella I. n. 656/1994, in relazione all’illegittimità, infondatezza, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza dell’accertamento asseritamente notificato nell’ottobre 2006, dolendosi, per un verso, del fatto che la sentenza impugnata non avesse proprio esaminato il merito della controversia secondo i motivi dedotti a fondamento della contestazione della pretesa impositiva, per l’altro, del mancato esercizio da parte dell’Ufficio dei poteri di autotutela, che, quand’anche il ricorso fosse stato effettivamente ritenuto tardivo, avrebbero consentito di porre rimedio alla palese illegittimità dell’atto medesimo alla stregua delle osservazioni svolte.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 36 del d. Igs. n. 546/1992 e degli artt. 132, comma 2, n. 4, 112 cod. proc. civ., 118, commi 1 e 2 disp. att. cod. proc. civ., (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), nonché omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che potesse trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini quanto alla decadenza in cui la parte fosse incorsa ai fini della proposizione dell’impugnazione, nonché laddove ha ritenuto che nel comportamento della dipendente dello studio G. non potesse ravvisarsi il caso fortuito o la forza maggiore.
3. Va esaminato preliminarmente il secondo motivo nella parte in cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, nella sua formulazione applicabile ratione temporis.
3.1. Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata chiarito ampiamente le ragioni in virtù delle quali, nella fattispecie in esame, il comportamento della dipendente dello studio G. non potesse ascriversi al caso fortuito o alla forza maggiore, facendo sì che l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento nei termini potesse essere riconducibile a causa non imputabile alla ricorrente.
Ne consegue che detto accertamento di fatto, congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
3.2. Quanto sopra rende superfluo l’esame delle dedotte violazioni di legge processuale, dovendosi ad ogni buon fine rilevare che la sentenza impugnata ha escluso, nella fattispecie in esame, oltre l’applicabilità dell’art. 184 bis cod. proc. civ. quale vigente al tempo della proposizione del ricorso dinanzi alla CTP, anche dell’art. 650 cod. proc. civ., pure evocato dalla ricorrente, con motivazione, quest’ultima, che non risulta essere stata attinta da specifica censura.
4. Il primo motivo è inammissibile, risolvendosi la censura piuttosto che in una critica alla decisione impugnata, nella doglianza in punto di mancato esercizio da parte dell’Amministrazione dei poteri di autotutela.
4.1. In realtà è noto che «Nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili d’illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, che giustificano l’esercizio di tale potere che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente» (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, ord. 24 agosto 2018, n. 21146; si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 17 maggio 2017, n. 12421; Cass. sez. 5, ord. 28 marzo 2016, n. 7616; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37435 - Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 settembre 2019, n. 24033 - Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8866 - In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 settembre 2019, n. 24032 - in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7318 - In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 25659 depositata il 4 settembre 2023 - Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento irrogativo di sanzioni, divenuto definitivo,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…