CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9452
Tributi – Accertamento – Riscossione – Studi di settore – Parametri – Scostamento
Rilevato che
1. S. G., esercente l’attività di smaltimento di acque di scarico e affini, propone ricorso, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che – nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che, in applicazione dei c.d. parametri, recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, ADD. REG., ADD. COM., IRAP, IVA, per l’annualità 1999, maggiore reddito imponibile – ha respinto l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo;
in particolare, la CTR ha ritenuto corretta la ricostruzione del reddito presunto del contribuente, sulla base dei c.d. parametri, in quanto quest’ultimo aveva giustificato lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presuntivamente accertato sulla base di affermazioni generiche e di “doglianze sulla natura e sui difetti dei parametri”, senza articolare “allegazioni specifiche”;
Considerato che
1. con l’unico motivo del ricorso, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., “nullità della sentenza impugnata per erroneità della motivazione”, il ricorrente censura la decisione della CTR che avrebbe erroneamente interpretato i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento parametrici, trascurando, da un lato, che il contribuente, in entrambi i gradi del giudizio di merito, aveva motivato lo scostamento dai parametri sulla base di “precise argomentazioni”; dall’altro, che l’Amministrazione finanziaria non può fondare l’accertamento tributario sul mero scostamento dai parametri, disattendendo le giustificazioni addotte dal contribuente;
1.1. il motivo è infondato;
in disparte la prospettabile inammissibilità della doglianza per l’insussistenza, nel paradigma normativo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del dedotto vizio di “erroneità della motivazione”, è il caso di ricordare, comunque, che in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è «ex lege» determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli «standards» in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’Ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento (Cass. 31/05/2018, n. 13908; 20/09/2017, n. 21754; 7/06/2017, n.14091);
la motivazione dell’atto di accertamento, dunque, non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello «standard» prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate (Cass. 12/04/2017, n. 9484);
quel che dà sostanza all’accertamento mediante l’applicazione dei parametri, infatti, è il contraddittorio con il contribuente dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la «presunzione» indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass. sez. un., 18/12/2009, n. 26635);
svolta questa premessa e tornando alla presente controversia tributaria, il giudice d’appello dà conto che, in fase amministrativa, era stato correttamente instaurato il contraddittorio, e, alla stregua di una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, soggiunge che le giustificazioni addotte dal contribuente, a sostegno dello scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello presunto, sono totalmente generiche e inconsistenti;
si deve, pertanto, escludere il vizio di motivazione della sentenza che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, attiene necessariamente a un «fatto controverso e decisivo per il giudizio» – nella specie neppure adombrato – ossia a un fatto storico-naturalistico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, dedotto con un’esposizione chiara e sintetica, in relazione al quale si assume un vuoto argomentativo (omessa motivazione), oppure la carenza della trama argomentativa che la renda inidonea a dare conto delle ragioni della decisione (insufficiente motivazione) o, infine, un percorso argomentativo incomprensibile per l’insuperabile contrasto tra asserzioni inconciliabili (motivazione contraddittoria) (Cass. 29/07/2015, n. 15997; 29/07/2011, n. 16655);
2. ne consegue il rigetto del ricorso;
3. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19748 depositata l' 11 luglio 2023 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, introdotto con il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 marzo 2021, n. 8327 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 marzo 2019, n. 7123 - In tema di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10711 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 26130 depositata il 5 settembre 2022 - L’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2019, n. 28680 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…