CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9486
Licenziamento inefficace o nullo – Reintegrazione – Regolarizzazione contributiva della posizione del dipendente – Pagamento delle sanzioni civili ex art. 116, co. 8, L. n. 388/2000 – Sussiste
Rilevato
che con sentenza del 5 dicembre 2012, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e accoglieva l’opposizione proposta da F.S. S.p.A. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A. e di Equitalia Centro S.p.A., avverso il ruolo esattoriale relativo al credito vantato dall’Istituto per le sole somme aggiuntive residuate a debito una volta che la Società aveva provveduto alla regolarizzazione contributiva della posizione di un dipendente già licenziato e, successivamente, reintegrato;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non dovuto da parte della Società il pagamento delle somme aggiuntive non potendo alcuna sanzione essere irrogata per il ritardato versamento della contribuzione adducendo l’efficacia retroattiva che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto assicurativo non è assistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la U.A. S.p.A., nuova denominazione della F.S. S.p.A.; che la Società ricorrente ha poi depositato memoria;
Considerato
che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi 8 e 9, l. n. 388/2000, in connessione con l’art. 18, l. n. 300/1970, lamenta il superamento del principio di diritto cui ha inteso conformarsi la Corte territoriale essendo invalso il diverso indirizzo per il quale l’atto illegittimo su cui si radica il ritardato adempimento dell’obbligo contributivo non è idoneo a giustificarlo;
che il motivo del ricorso merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza resa a sezioni unite n. 19665 del 18.9.2014, secondo cui, laddove, come nel caso di specie, il licenziamento sia dichiarato inefficace o nullo, il datore di lavoro, oltre alla ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, l. n. 388/2000; che, pertanto, il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in conformità,
diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per il Governo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
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