CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31275
Tributi – Imposte ipotecaria e catastale – Notifica di recupero – Acquisto immobili – IVA
Rilevato che
1. Con sentenza n. 148/65/12, depositata ¡1 25/10/2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. distaccata di Brescia – ha rigettato l’appello proposto da I. L. s.r.l. avverso la sentenza n. 26/08/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contro l’avviso di liquidazione notificatole per il recupero delle imposte ipotecaria e catastale (pagate in misura fissa, anziché in misura proporzionale) dovute in relazione all’atto di acquisto di un immobile da impresa non costruttrice – assoggettato ad IVA alla data del 1°.7.2006, di corresponsione anticipata del prezzo – stipulato con rogito del 19.12.2006.
3. Il giudice di appello ha ritenuto che il presupposto per l’applicazione di entrambe le imposte dovesse individuarsi nella stipula dell’atto notarile, e non nel pagamento del prezzo di cessione con emissione della relativa fattura, per cui a quel momento andava fatto riferimento per individuare la disciplina applicabile; ha quindi rilevato che alla data del 19.12.2006 era già entrato in vigore il d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla I. n. 248 del 2006, il cui art. 35, comma 10 bis, lett. a) ha integrato l’art. 10 comma 1 del d. Igs. n. 347 del 1990 ed introdotto l’art. 1 bis della Tariffa, con la conseguenza che correttamente l’Ufficio aveva disposto il pagamento delle imposte in misura percentuale e non fissa.
4. Avverso la sentenza Investimenti Livornesi s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Considerato che
1. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente censura la sentenza impugnata, denunciando una violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 e art. 1 della Tariffa del d.lgs. n. 347 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per aver la CTR ritenuto che, ai fini della determinazione delle imposte ipotecaria e catastale, assumesse rilievo la data di stipula dell’atto notarile e non quella anteriore, di versamento del prezzo della vendita, in cui, essendo il trasferimento soggetto ad IVA, era stata emessa la relativa fattura.
2. La ricorrente evidenzia che la disciplina vigente all’epoca del pagamento disponeva che, per gli atti soggetti all’imposta sul valore aggiunto, le imposte ipotecaria e catastale erano dovute in misura fissa e sostiene che il mutamento di tale disciplina intervenuto prima della stipulazione del rogito non poteva assumere alcun rilievo, atteso che, ai sensi dell’art. 6, co. 1, d.P.R. n. 633/72, l’operazione di cessione doveva considerarsi effettuata alla data di emissione della fattura.
3 II motivo è infondato.
3.1. L’avviso di liquidazione impugnato ha ad oggetto esclusivamente il recupero del maggior importo dovuto per imposte ipotecarie e catastali, pagate in misura fissa anziché percentuale, in relazione ad un atto di compravendita di un immobile stipulato in data 19 dicembre 2006, allorché era già entrata in vigore la modifica di cui all’art. 35, comma 10 bis, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla I. n. 248 del 2006.
Ai sensi del comma 10-bis dell’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006: “Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “a norma dell’articolo 2” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;
b) dopo l’articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente: “1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento”.
3.2 Questa Corte ha già affermato che “in tema d’imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo va identificato con la data di formazione dell’atto traslativo, sicché l’imposta va applicata non già in misura fissa bensì in misura proporzionale anche con riguardo alle operazioni concernenti beni strumentali, sebbene assoggettate ad IVA, ove il trasferimento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore dell’art. 35, comma 10 bis, lett. a, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006.” (vedi Cass. n. 22768 del 2016 ).
Al principio va data continuità, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
3.3 L’art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 assoggetta all’imposta ipotecaria le formalità (trascrizione, iscrizione, ecc.) eseguite nei pubblici registri immobiliari e l’art. 10 del medesimo testo legislativo assoggetta all’imposta catastale le volture.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 347 del 1990, il momento impositivo delle imposte ipotecarie e catastali deve essere necessariamente riferito alla data di formazione dell’atto traslativo e, dunque, dell’atto di compravendita cui è connessa la richiesta delle formalità; tale norma richiama, infatti, per l’accertamento e la liquidazione delle imposte in questione, le disposizioni previste per l’imposta di registro e l’imposta sulle successioni e donazioni, cioè la data di formazione dell’atto traslativo di diritti immobiliari.
Ne consegue che ai fini dell’individuazione del regime normativo applicabile in tema di imposte catastali ed ipotecarie non può che farsi riferimento al momento in cui viene ad esistenza il presupposto impositivo, che nella specie va individuato nella stipula dell’atto di trasferimento.
3.4. Diverso, invece, è il presupposto impositivo dell’IVA, in quanto tale tributo trova il suo fatto generatore nel versamento del corrispettivo e non nelle formalità connesse alla cessione.
Priva di rilievo, pertanto, è la circostanza che il prezzo della cessione per cui è causa fosse stato in precedenza assoggettato ad IVA (perché corrisposto in un momento antecedente all’introduzione, ad opera dello stesso d.l. n. 223 del 2006, di un generalizzato regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti e le locazioni di fabbricati ad uso abitativo e strumentale, che ha modificato, per il principio dell’alternatività Iva/imposta di registro, anche il regime di quest’ultima imposta).
3.5 Né è sostenibile una ultrattività della disciplina non ancora modificata per il solo fatto che in precedenza operasse un diverso regime dell’IVA: la lettera della legge, nonché la ratio della modifica normativa convergono infatti nel senso di disancorare la misura delle imposte ipotecarie o catastali dal fatto che il trasferimento sia o meno assoggettato ad IVA.
3.6 Del tutto inconferente, infine, è il richiamo al principio di alternatività dell’IVA che, operando con riferimento all’imposta di registro, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella specie non è stato violato.
4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.
5. Segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
3.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, che si liquidano nell’importo complessivo di € 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
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