CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31352
Omessi contributi previdenziali Inps e premi assicurativi Inail – Cartella esattoriale – Estinzione del credito – Prescrizione quinquennale
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata ad A.C. il 28.11.2014, per contributi previdenziali Inps e premi assicurativi Inail dovuti in relazione a cartelle esattoriali non opposte, ritenendo estinto il credito per maturazione della prescrizione quinquennale a far data dalla notifica delle stesse.
2. L’Agenzia delle Entrate- Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui A.C. ha resistito con controricorso, mentre Inps e Inail si sono costituiti con procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
Considerato che
1. a fondamento del gravame Agenzia delle Entrate- Riscossione lamenta come primo motivo la violazione dell’art. 2946 c.c. Sostiene che con l’ingresso nel rapporto dell’Agente della Riscossione, si determinerebbe un effetto novativo delle obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, che resterebbero assoggettate al regime ordinario di prescrizione entro il quale l’agente della riscossione ha diritto di azionare il credito.
Argomenta che la rinnovata natura dell’obbligazione a carico del debitore e del rispettivo diritto di agire per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo da parte dell’agente della riscossione risulterebbe da diversi indici normativi e sarebbe confermata dall’art. 39 del d.lgs n. 112 del 1999, nel quale l’agente della riscossione è riguardato come autonomo soggetto legittimato passivo dell’impugnazione proposta dal debitore e comunque responsabile in proprio in caso di mancata chiamata in causa dell’ente creditore.
Ulteriormente richiama l’art. 20 del d.lgs n. 112 del 1999, che al comma 6, successivamente al discarico dall’agente della riscossione per l’accertata inesigibilità del credito iscritto a ruolo, prevede che qualora l’ente creditore individui l’esistenza di significativi elementi reddituali patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può riaffidare in riscossione le somme comunicando all’ Agente i nuovi beni da sottoporre all’esecuzione, alla ” condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”.
2. Preliminarmente, si rileva che il motivo è ammissibile, considerato che pone questioni di diritto che come tali ben possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità. Ed invero, allorquando la parte abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, così manifestando la propria volontà di avvalersi dell’effetto estintivo del trascorrere del tempo, al giudice è rimessa l’ identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest’ultima (v. Cass. n. 3126 del 03/03/2003 e successive conformi).
3. Il motivo è tuttavia infondato.
Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” dell’irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131).
In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall’art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c.
4. Né giova alla tesi della ricorrente il richiamo all’art. 20 comma 6 del d.lgs n. 112 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.
5. L’altro motivo attiene alla ritualità della notifica di due delle cartelle aventi ad oggetto i crediti poi fatti valere con l’intimazione di pagamento, in ordine alla quale non vi sarebbe stata pronuncia da parte della Corte territoriale (si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.).
Tale motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo, in quanto la prescrizione quinquennale è stata (correttamente) ritenuta maturata dalla Corte territoriale, a far data dalla notifica delle cartelle e pur ammettendosene la ritualità.
6. Per tali ragioni, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15°/0 ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3933 - In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27754 - In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2021, n. 6097 - In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18800 - In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, in assenza di un titolo…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 15674 depositata il 17 maggio 2022 - La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 30 settembre 2021, n. C-299/20 - L’articolo 392 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, consente di applicare il regime di tassazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…