CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31356
Agevolazioni fiscali – Piccola proprietà contadina – Acquisto terreni agricoli – Attestazione del possesso dei requisiti – Presentazione certificato – Termini di decadenza
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di S.L. dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro anno 2008 per revoca delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina provvisoriamente concesse per l’acquisto di terreni agricoli (da parte di imprenditori agricoli/coltivatori diretti), ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il certificato della Regione Puglia, attestante lo status di coltivatore diretto del contribuente, ancorché emesso oltre i tre anni previsti dall’art. 4 I. 604/54, fosse idoneo a motivare il mantenimento dei benefici.
Il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione degli art. 3, 4, 5 I. 604/1954, dell’art. 6 I. 212/2000, ex art. 360 n. 3 c.p.c..
Il motivo è fondato, in quanto è necessario documentare la sussistenza dei requisiti richiesti per mezzo del certificato definitivo, che il contribuente è tenuto a presentare nel termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell’atto, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all’atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall’art. 3 I. cit., è tenuto, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto (Cass. n. 2941 del 07/02/2018; n. 15489/2016; Cass. n. 16425/2015).
A tale principio non si è uniformato il giudice di appello, avendo per contro ritenuto che il certificato della regione Puglia attestante lo status di coltivatore diretto, pur emesso oltre i tre anni di cui all’art. 4 l. 604/54 fosse idoneo al fine del riconoscimento dei benefici fiscali sull’acquisto del terreno. Ciò in mancanza di prova sulla addebitabilità all’Ufficio del ritardo nel rilascio della documentazione (Cass. n. 5029/12).
Si tratta di indirizzo consolidato (v. Cass. nn. 9159/10, 21980/14), poi richiamato sia da Cass. n. 882/16, secondo cui “l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso”; sia da Cass. n. 117/18, la quale – nel ribadire il principio – ha osservato altresì come la (solo apparentemente) diversa regola desumibile da Cass. nn. 11610/03, e 8326/14, nel senso della possibilità di autonomo vaglio probatorio dei requisiti agevolativi da parte del giudice tributario, non valga in via generale, ma unicamente nel caso in cui la mancata tempestiva allegazione del certificato sia – appunto – dovuta alla comprovata inerzia della PA (così Cass. 2941/2018 cit.).
Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., 2° comma c.p.c.), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
In relazione alla peculiarità della fattispecie, vanno integralmente compensate le spese del processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
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