CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2019, n. 31593 – Per il contributi di bonifica la concreta verifica, in caso di contestazione, dell’esistenza di un beneficio effettivo goduto dai singoli contribuenti in ordine agli immobili di loro proprietà la prova circa l’oggettivo riscontro del beneficio in parola non può che incombere all’ente impositore, salvo vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica