CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2019, n. 31703
INAIL – Premi non pagati – Decreto ingiuntivo
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 18.6.2013, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da V.L. e da C.E.S.I.M. Impresa di costruzioni edili stradali impianti di L.V. & C. s.a.s. avverso l’atto di precetto con cui l’INAIL aveva intimato loro il pagamento di somme per premi non pagati già portati da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani successivamente confermato in sede di opposizione;
che avverso tale pronuncia V.L. e C.E.S.I.M. Impresa di costruzioni edili stradali impianti di L.V. & C. s.a.s. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INAIL ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 653 e 654 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il decreto di esecutorietà di cui all’art. 654 c.p.c. non fosse necessario, al fine di procedere in executivis, nel caso in cui la provvisoria esecuzione fosse stata concessa in occasione dell’emissione del decreto ingiuntivo e non fosse stata revocata nel giudizio di opposizione conclusosi con la sua conferma;
che, al riguardo, va premesso che solo qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, concessa a norma dell’art. 642 c.p.c., sia stata successivamente revocata, la sentenza che rigetta l’opposizione, pur se dichiarata provvisoriamente esecutiva, non determina l’automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione, con la conseguenza che, dovendo equipararsi il decreto ingiuntivo confermato a quello per il quale la clausola non sia stata mai concessa, esso, per costituire valido titolo esecutivo, deve essere munito di esecutorietà con provvedimento dichiarativo- costitutivo ai sensi dell’art. 654 c.p.c., ove l’esecutorietà non sia stata dichiarata espressamente con la sentenza o l’ordinanza di cui al primo comma dell’art. 653 c.p.c. (Cass. n. 2755 del 1995, cui ha dato seguito Cass. n. 26676 del 2007);
che, avendo nella specie i giudici di merito accertato che il decreto ingiuntivo posto a base del precetto era già munito di formula esecutiva e che la medesima non era stata revocata in sede di opposizione (così la sentenza impugnata, pagg. 3-4), il motivo si rivela infondato, non potendo equipararsi la semplice opposizione proposta dalla parte destinataria dell’ingiunzione al provvedimento giudiziale con cui il giudice dell’opposizione revochi la provvisoria esecuzione che sia stata concessa, come invece preteso da parte ricorrente;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, condannandosi i ricorrenti alla rifusione in favore dell’INAIL delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
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