CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2020, n. 2490 – Nel processo tributario la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego, come previsto dall’art. 20, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546