CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2022, n. 3613 – Ai sensi dell’art. 93, co. 4, l.fall. l’inammissibilità del ricorso deriva solo dalla omissione o dall’assoluta incertezza circa la somma richiesta, che invece nel caso di specie era determinabile sulla base delle deduzioni, allegazioni e produzioni effettuate dal ricorrente con l’originaria domanda e in sede di osservazioni ex art. 95, co. 2, l.fall., prima dell’udienza di accertamento dello stato passivo