CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2019, n. 89 – In ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività, la violazione del termine di sette giorni per le comunicazioni di cui all’art. 4 comma 9 della legge n. 223/1991 introdotto dall’art. 1 comma 44 della legge n. 92 del 2012, determina l’illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell’indennità risarcitoria