CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2021, n. 13

Tributi – Imposta successione – Imposte catastale e ipotecaria – Trust – Trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Lodi, con sentenza n. 10/16, sez 1, accoglieva il ricorso proposto dalla 4E. & Partners srl avverso l’avviso di liquidazione 12/1Y/003448/000P001 per imposta successione, catastale ed ipotecaria 2012 relativa all’atto costitutivo della “T.F.” con riferimento ai beni immobili ed alle quote sociali di proprietà del disponente M.F.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 4259/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la 4E. & Partener srl , in qualità di Trustee, sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso e memoria l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della imposizione a tassa fissa relativa all’imposta ipotecaria e catastale nonché la debenza dell’imposta di successione.

In primo luogo va dichiarata l’ammissibilità del ricorso contenendo lo stesso adeguate censure alla sentenza impugnata sia in fatto che proponendo questioni di diritto alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

Nel merito , il motivo è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha espresso il consolidato orientamento secondo cu il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo ( come verificatosi nel caso di specie ) avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass 975/18; Cass 21614/16; Cass 25478/15).

Il principio secondo cui con l’istituzione di un trust non si verificano di regola effetti traslativi è stato molto di recente riconfermato da questa Corte anche in riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, avendo precisato che tale imposta è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.(Cass 19167/19; Cass 1131/19)

Alla luce della detta giurisprudenza non appare corretta l’affermazione della Agenzia ricorrente secondo cui, poiché nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo. Come, infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lombardia , in diversa composizione, per nuovo giudizio (con cui si dovrà escludere la proporzionalità dell’imposta ipotecaria e catastale ,da determinarsi in misura fissa, nonché la debenza in toto dell’imposta successoria) e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Lombardia ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.