CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2018, n. 14163

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Atto di appello – Modalità per la proposizione – Spedizione dell’atto di appello a mezzo posta – Prova della data di consegna all’ufficio postale – Data risultante dal timbro apposto sull’elenco di trasmissione dall’Agenzia delle Entrate all’ufficio postale – Sufficienza – Ragioni

Rilevato che

1. ’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello e la produzione di un foglio formato dalla stessa Agenzia (distinta di spedizione delle raccomandate postali) «privo della indicazione della sottoscrizione del referente dell’accettazione delle Poste Italiane», dichiarava, ai sensi degli art. 53, comma 2, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Crotone che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi proposti da D.B. quale legale rappresentante della B.F. I.s.r.l. e quale socio della stessa, avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società per recupero a tassazione di maggiori ricavi conseguenti al disconoscimento della deducibilità di componenti negativi di reddito derivanti da operazioni ritenute inesistenti, nonché l’atto impositivo emesso nei suoi confronti, quale socio al 95% della predetta società, per recupero a tassazione di utili extra bilancio non dichiarati.

2. ulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

3. l Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata.

Considerato che

1. l primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli art. 22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato e va accolto.

2. osserva il Collegio che nel caso di specie risulta dagli atti processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo – cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e Cass. n. 26799 del 2017 di questa Sottosezione) che la sentenza della CTP di Crotone venne pubblicata in data 10/11/2014, che l’appello venne spedito per la notificazione in data 7/05/2015, venne ricevuto dall’appellato in data 12/05/2015 e che l’appellante provvide, in data 20/05/2014 – e, quindi, tempestivamente, entro il termine di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 — al deposito nella segreteria della CTR del ricorso in appello e dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale. Risulta altresì che l’Agenzia appellante depositò la distinta delle raccomandate postali comprendente quella relativa alla notificazione dell’atto di appello oggetto del presente giudizio, riportante il timbro di accettazione dell’ufficio postale ricevente.

3. Ciò posto in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che la statuizione impugnata, laddove la CTR nega valore probatorio alla distinta delle raccomandate riportante il solo timbro a secco di accettazione dell’ufficio postale, si pone in contrasto con il principio giurisprudenziale in base al quale «Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale» (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, «La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poiché si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen.,10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 – Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)» (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, § 5.9, v. anche § 5.10).

4. Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce ancora la violazione e falsa applicazione degli art. 22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, questa volta con riferimento agli art. 14, 17 e 33 del d.m. 09/04/2001 (di approvazione delle condizioni generali del servizio postale), sostenendo l’idoneità e la sufficienza dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale a comprovare la tempestività della proposizione del ricorso, invece esclusa dai giudici di appello, deve ritenersi assorbito.

5.Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,