CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2018, n. 14271
Imposte dirette – IRPEF – Istanza di rimborso – Condono – Agevolazioni tributarie
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro M. T., avverso la sentenza della CTR della Sicilia, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992, istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002.
Il contribuente ha depositato controricorso.
La causa può essere decisa con motivazione semplificata.
Il terzo motivo di ricorso, che merita un esame prioritario, prospetta la nullità della sentenza per omessa pronunzia sulla questione relativa alla legittimazione del sostituito a chiedere il rimborso.
La censura è infondata, avendo la CTR implicitamente disatteso la questione prospettata dall’ufficio, accogliendo la domanda di rimborso del contribuente.
L’Agenzia prospetta, altresì, con il primo motivo, la violazione dell’art. 9 c.17 l.n.289/2002 e con il secondo motivo la violazione dell’art. 1 c.665 l.n.190/2014.
Entrambe le censure, che meritano un esame congiunto in relazione al contenuto omogeneo delle due doglianze, invero, intendono riproporre all’attenzione di questa Corte la questione relativa alla legittimazione-titolarità attiva del sostituito a pretendere il rimborso di quanto versato dal sostituto datore di lavoro in dipendenza dell’art. 9 c.17 l.n.289/2002.
Il motivo è anch’esso infondato.
Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la tematica prospettata dall’Agenzia volta a sostenere che il sostituto d’imposta non sarebbe legittimato a richiedere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla stregua dell’art.9 c.17 l. cit. e dell’art. 1 c.665 l.n. 190/2014 ha di recente ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass. nn. 14406/2016, 18905/2016,Cass.n. 15027/2017, Cass.n. 17472/2017).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, I. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
La sentenza impugnata, pertanto, non ha errato nel riconoscere il rimborso al sostituito d’imposta interessato dal sisma del 13.12.1990 che ne aveva fatto specifica richiesta.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in euro 1200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, oltre accessori come per legge.
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