CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2019, n. 15128
Ritenute fiscali effettuate dall’Inps sulle somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico integrativo – Rimborso parziale – Non sussiste
Ritenuto in fatto
Con istanza del 7.3.2007 S. A., in qualità di ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, chiedeva il rimborso parziale delle ritenute fiscali effettuate dall’Inps sulle somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico integrativo per gli anni dal 1997 al 2007. Sosteneva che la tassazione dovesse essere effettuata nella misura ridotta, considerando come base imponibile l’87,50°/0 delle somme corrisposte.
A seguito del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate , S.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.140 del 2011, stabilendo il diritto al rimborso della eccedenza di imposta con riferimento alle somme percepite dal 2003 al 2007, dichiarando la decadenza dal diritto al rimborso per gli anni antecedenti.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n.82 del 30.4.2013.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per cassazione.
S.A. resiste con controricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.Con il primo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod.civ. e dell’art.6 della legge 212/2000, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ.”, in quanto il contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione attestante il dettaglio delle ritenute subite.
Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, La ricorrente non indica dove e come tale questione sia stata introdotta nel giudizio di appello, né risulta dalla sentenza impugnata che essa sia stata posta all’esame del giudice di secondo grado.
2.Con il secondo motivo si deduce:”Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.7, 7bis, 13 comma 8 d.lgs. 21 aprile 1993 n.124 ( come modificato dall’art.11 I.n.335/1995) e degli artt.48 bis (ora 52) comma 1 e 47 comma 1 lett.h bis DPR 917/86 e degli articoli 10 comma 1 lett.f) e 19 d.lgs. n.47 del 2000″, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha considerato che la limitazione della tassazione all’87,50% delle somme percepite non era più prevista per le erogazioni successive al 31.12.2000.
Il motivo è fondato. Con riguardo alla medesima fattispecie questa Corte ha stabilito che, in tema di Irpef, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 973 del 1986, conv. in l. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52) del d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili. (Sez. 5, Sentenza n. 13982 del 08/07/2016).
In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. Si compensano le spese dell’intero giudizio, considerato che l’orientamento interpretativo richiamato si è consolidato successivamente alla proposizione del presente ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19643 - In tema d'IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 del d.l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11448 - Trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 novembre 2021, n. 34069 - In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 marzo 2021, n. 7933 - In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 luglio 2021, n. 20617 - In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18148 - In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…