CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2019, n. 15210 – I diritti di licenza possono essere ricompresi nel valore di transazione a termini dell’art. 32, par. 1, lett. c) Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC) e dell’art. 157 Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454 (DAC) solo se costituiscono condizione della vendita, ovvero se, in caso di operazione trilaterale il pagamento di diritti di licenza al licenziante non sia richiesto dal venditore per effetto di un controllo sul venditore/fornitore da parte del licenziante ex art. 160 DAC