CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2019, n. 15216
Tributi – Credito Irpeg – Istanza di rimborso – Interessi e quota capitale
Ritenuto in fatto
In data 4.12.2009 la società F.P.I. s.a.p.a. di E. D. & C presentava istanza di rimborso della somma di euro 404.904, oltre interessi, quale residuo del credito Irpeg relativo all’anno 1997, mentre in relazione agli anni di imposta 2000, 2001 e 2002 richiedeva il pagamento dei soli interessi dovuti in riferimento ai rimborsi di credito già ottenuti.
A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n.231 del 2012.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza n.130 del 14.11.2013.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione.
La società F.P.I. resiste con controricorso. Eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art.327 cod.proc.civ. Deposita memoria
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, asseritamente tardivo, è infondata. Premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 14.11.2013, il ricorso risulta tempestivamente notificato, nelle forme di all’art.4 legge n.53 del 1994, entro il termine di sei mesi previsto dall’art.327 cod.proc.civ. , dovendosi a tal fine avere riguardo alla data di consegna all’Ufficio postale (14.5.2014, come da attestazione di ricezione della raccomandata allegata al ricorso) e non alla successiva data di effettiva spedizione.
1. Con il primo motivo si deduce:”Nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione all’art.360 comma 1 n.4 cpc “.
2. Con il secondo motivo si deduce:”Nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente: violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma 2 Cost., art. 132 comma 2 n.4 cod.proc.civ. , art. 118 disp.att. cod.proc.civ., art. 36 comma 2 n.2) e 4) d.gs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n.4) cod.proc.civ. “, nella parte in cui la C.T.R. ha omesso di esaminare il primo motivo di appello che, reiterando il contenuto della controdeduzioni del giudizio di primo grado, aveva eccepito e documentato che la somma capitale era già stata rimborsata.
3. Con il terzo motivo si denuncia:”Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod.civ. e dell’art. 116 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 CPC “, nella parte in cui ha condannato l’Amministrazione anche al rimborso della somma capitale, nonostante l’Amministrazione avesse dedotto e documentato che il pagamento era già intervenuto e nonostante sul punto nulla avesse obiettato la controparte che pertanto era stata acquiescente.
Il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo e terzo. La C.T.R. ha ignorato il primo motivo di appello ( testualmente trascritto a pag.6 del ricorso per cassazione) con il quale l’ente impositore deduceva di avere già effettuato il rimborso del residuo credito di euro 404.904, e di avere anche depositato documentazione al riguardo, limitandosi alla seguente criptica affermazione, priva di contenuto argomentativo rispetto alla specifica doglianza: “Che conta è il fatto concludente che , se gli interessi sono dovuti al contribuente, questi devono essere rimborsati quanto prima, perché dovuti a tutti gli effetti. Così dicasi della quota capitale”.
4.Con il quarto motivo si deduce : “Violazione e falsa applicazione dell’art. 78 della legge 413/1993, degli art. 18 e 20 del d.l. 28.12.1993 n. 567, dell’art.1 del d.m.30.12.1993, nonché dell’art.18 comma 2 del decreto ministeriale n. 567 del 1993, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cpc”, nella parte in cui ha confermato l’obbligo di pagamento degli interessi sulle somme già versate a rimborso nonostante la mancata presentazione da parte della contribuente dell’apposita istanza mediante compilazione dello specifico modello predisposto dalla Amministrazione finanziaria.
Il motivo è infondato. L’art.20 del Regolamento approvato con d.m. 28 dicembre 1993 n. 567 prescrive, per gli intestatari del conto fiscale che intendono richiedere direttamente ai concessionari il rimborso dei tributi versati in eccedenza, l’obbligo, a pena di improcedibilità, di formulare la domanda di rimborso su stampato conforme al modello ministeriale. Tale specifico obbligo formale non riguarda la richiesta di pagamento degli interessi per ritardato rimborso di imposte, dovuti ex lege a norma dell’art.44 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. In accoglimento del secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo; rigetta il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.