CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2020, n. 10585
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Iscrizione ipotecaria su immobili – Notifica a mezzo raccomandata
Rilevato che
1. con sentenza n. 23 pubblicata il 29.1.2018 la Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello di G.R., confermando la pronuncia di primo grado, di rigetto della domanda proposta dal predetto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni per la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dell’iscrizione ipotecaria su alcuni immobili di sua proprietà, a seguito del mancato pagamento di cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e previdenziale;
2. la Corte territoriale ha ritenuto legittima la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall’agente di riscossione e di conseguenza irrilevante la mancanza della relata di notifica; parimenti legittima ha giudicato la notifica degli avvisi d’addebito da parte dell’Inps con le medesime modalità;
3. ha escluso la violazione dell’art. 7, l. n. 212/2000 rilevando che le cartelle, quali atti prodromici su cui si fonda l’iscrizione ipotecaria, erano specificamente richiamate nella comunicazione opposta, senza che vi fosse necessità di allegazione delle stesse; ha rilevato come non fosse stata contestata la rituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, di cui il G. aveva quindi materiale disponibilità, sicché nessuna violazione del diritto di difesa era ipotizzabile;
4. la Corte di merito ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata indicazione nelle cartelle di pagamento del dettaglio di calcolo degli interessi addebitati ed ha rilevato che, decorso il termine perentorio di cui all’art. 24, d.lgs. n. 46/99, fosse preclusa la contestazione della pretesa contributiva e dei relativi accessori;
5. ha affermato che l’art. 76, DPR 602/73, nel testo applicabile ratione temporis, non precludesse l’iscrizione ipotecaria per un credito complessivo inferiore a 120.000,00 euro, ma unicamente l’espropriazione immobiliare; ha escluso la violazione del limite (pari a 20.000,00 euro) fissato dall’art. 77, comma 1 bis DPR 602/73 sul rilievo che dovessero considerarsi tutti i crediti iscritti a ruolo a cui si riferisce l’iscrizione ipotecaria (nel caso di specie per l’importo complessivo di euro 43.700,28), senza alcuna distinzione tra crediti di natura previdenziale, tributaria o di altra natura;
6. avverso tale sentenza G.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata;
7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Considerato che
8. col primo motivo di ricorso G.R. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto per illegittimità della notifica diretta dell’agente di riscossione ed illegittima assenza della relata di notifica;
9. ha richiamato l’art. 19, d.lgs. n. 546/92, l’art. 26 comma 1, DPR n. 602/73, l’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 46/99, l’art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 193/01, sostenendo come a far data dall’1.7.1999 l’esattore non fosse più abilitato alla notifica mediante invio diretto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
10. col secondo motivo di ricorso il G. ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., errata applicazione dell’art. 7, l. n. 212/2000 per mancato rilievo del vizio di allegazione degli atti tributari richiamati per relationem;
11. col terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., errata applicazione dell’art. 25, comma 2, DPR 602/73; ha sostenuto che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale rendesse nulla la cartella esattoriale e gli atti equiparati, tra cui l’iscrizione ipotecaria;
12. col quarto motivo di ricorso il G. ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c,, errata applicazione degli artt. 76 e 77, DPR 602/73; ha affermato che l’iscrizione ipotecaria, in quanto strumento preordinato all’esecuzione forzata, soggiace ai limiti stabiliti per quest’ultima dall’art. 76 cit. e dunque non può essere iscritta se l’importo del credito non consente di procedere all’espropriazione;
13. il primo motivo è inammissibile;
14. costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a cui si intende dare continuità, quello in forza del quale “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa, rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 19270/18; sez. 6 n. 8423/19; cfr. anche Cass. n. 14834/17 e n. 14327/09 relativa a cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative; Cass. n. 29710/18; n. 17248/17; n. 6395/14 in tema di riscossione delle imposte);
15. neppure il secondo motivo può trovare accoglimento;
questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. sez. 6 n. 8423/19; cfr. anche Cass. n. 22018/17 con riferimento al fermo amministrativo) che il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato;
16. anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto costituisce indirizzo consolidato di questa Corte quello secondo cui le questioni sul merito della pretesa contributiva, tra cui rientrano i criteri di calcolo degli interessi, devono farsi valere in sede di opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 (cfr. Cass. n. 25757/08; n. 25208/09);
17. il quarto motivo è infondato;
18. questa Corte ha statuito che in tema d’iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ottomila euro, prevista dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n 602 del 1973 (nella formulazione “ratione temporis” vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari, e specificamente quelli previdenziali (cfr. Cass. n. 18550/17; n. 20055/15; n. 2190/14); deve quindi escludersi la violazione del citato art. 77, tenuto conto dell’importo del credito complessivo per cui è stata iscritta l’ipoteca (euro 43.700,28);
19. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;
20. non luogo a provvedere sulle spese posto che l’Agenzia delle entrate Riscossione è rimasta intimata;
21. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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