CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2020, n. 10611
Base di computo del premio della polizza stipulata in favore dei propri dipendenti – Premio assicurativo determinato sulla base dello stipendio tabellare e degli scatti di anzianità, ma non sulla indennità integrativa speciale – Contrattazione collettiva intervenuta successivamente alla convenzione assicurativa – Previsione contrattuale incidente sui rapporti di lavoro e non sul rapporto contrattuale assicurativo
Rilevato che
1. con sentenza in data 16 dicembre 2014 -9 gennaio 2015 nr. 1224 la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta dagli odierni ricorrenti e da altri litisconsorti, tutti dipendenti di INFN- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (in prosieguo: INFN) per l’accertamento del diritto all’inclusione della indennità integrativa speciale nella base di computo del premio della polizza INA stipulata da INFN in favore dei propri dipendenti.
2. La Corte territoriale esponeva in fatto che il contratto di assicurazione concluso tra INFN e la compagnia di assicurazione INA in data 1 luglio 1963 prevedeva il versamento da parte di INFN di un premio annuale, che andava ad incrementare un capitale destinato ad essere liquidato al dipendente alla scadenza, premio determinato nella percentuale del 12% (poi incrementata al 22 1 5%) della retribuzione complessiva annua lorda, di cui il 2,5% a carico del dipendente (articolo 3 della convenzione). L’articolo 8 prevedeva la emissione di polizze supplementari con la medesima scadenza in corrispondenza di aumenti di stipendio.
3. Tanto premesso, il giudice dell’appello osservava che la convenzione prevedeva espressamente che il premio assicurativo dovesse essere determinato sulla base dello stipendio tabellare e degli scatti di anzianità; non esistevano dubbi, come previsto dalla delibera della giunta esecutiva di INFN del 21.1.1963 n. 102, che le parti intendessero calcolare il premio con esclusione di qualsiasi altra voce retributiva, compresa la indennità integrativa speciale, all’epoca riconosciuta in favore del personale di INFN come elemento distinto dallo stipendio, con funzione di adeguamento al costo della vita.
4. Tale disciplina non poteva essere modificata dalla contrattazione collettiva intervenuta successivamente ed, in particolare, per effetto del conglobamento dell’indennità integrativa speciale dall’i gennaio 2003 nella voce «stipendio tabellare» ( CCNL del comparto ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE del quadriennio 2002/2005, articoli 11, comma 3 e 17, comma quattro).
5. La previsione contrattuale incideva sui rapporti di lavoro e non sul rapporto contrattuale assicurativo.
6. Dal fatto che INFN, con delibera 1382/1988, aveva adeguato il premio in occasione del precedente conglobamento nello stipendio di una quota della indennità integrativa speciale— (disposto dall’articolo 31 DPR 568/87)— non poteva ricavarsi un uso.
7. L’Istituto aveva espresso, anzi, una volontà contraria con delibera del consiglio direttivo nr. 9863/2006, sulla base della ricognizione della volontà già espressa.
8. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i ricorrenti in epigrafe indicati, cui INFN non ha opposto difese.
Considerato che
1. con l’unico motivo i ricorrenti hanno dedotto — ai sensi dell’articolo 360 nr.3 e nr.5 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg. cod.civ. in merito agli articoli 11,comma tre e 17, comma quattro, CCNL-EPR 7 aprile 2006 ed alla convenzione stipulata tra INFN ed INA per la costituzione della polizza.
2. Hanno denunciato l’errore commesso dalla Corte territoriale nella interpretazione tanto del CCNL EPR 7 aprile 2006 che della convenzione stipulata tra INFN ed INA nell’anno 1963.
3. Hanno dedotto che il conglobamento progressivo della indennità integrativa speciale nella retribuzione tabellare, fino al totale assorbimento operato dal CCNL 2006, rappresentava nella intenzione delle parti il superamento della distinzione tra le due voci; l’indennità integrativa speciale si era confusa nella voce stipendio tabellare, perdendo la sua identità .
4. La interpretazione della Corte territoriale, che nel calcolo del premio scorporava dalla retribuzione tabellare l’ex indennità integrativa speciale era in contrasto con il tenore letterale e con la ratio della clausola contrattuale in punto di natura e funzione della indennità, anche in rapporto con gli istituti di retribuzione differita e trattamenti previdenziali.
5. Si contesta, da ultimo, la interpretazione offerta nella sentenza impugnata in ordine alla condotta di INFN di adeguamento del premio in occasione di precedenti conglobamenti nella retribuzione tabellare di quote della indennità integrativa speciale, assumendosi la improprietà della sua qualificazione come uso — (uso che comunque sarebbe stato in causa incontestato) — e, piuttosto, la sua rilevanza ai sensi dell’articolo 1362, comma due, cod.civ.
6. Il ricorso è inammissibile.
7. La decisione della Corte di merito è fondata sulla interpretazione della volontà espressa dalle parti che avevano sottoscritto la polizza assicurativa in data 1 luglio 1963; entrambi i giudici del merito hanno ritenuto che i contraenti intendevano escludere la indennità integrativa speciale dalla base di calcolo del premio, indipendentemente dalla evoluzione, nella successiva contrattazione collettiva, della dinamica stipendiale .
8. Tale ratio decidendi non è attinta dalla denuncia di violazione del CCNL 7 aprile 2006. La Corte territoriale nella sentenza impugnata ha dato atto ( pagina 8, terzo capoverso) della soppressione, disposta dall’1 gennaio 2003, della indennità integrativa speciale e del conglobamento di quanto maturato allo stesso titolo nel trattamento stipendiale. Ha tuttavia ritenuto che il conglobamento non avesse incidenza indiretta sul contratto di assicurazione ovvero che, per quanto disposto nella polizza, le due voci continuassero a rimanere distinte ai fini del computo del premio.
9. E’ conferente a tale ratio decidendi la denuncia di violazione dei canoni di ermeneutica dei contratti, in riferimento alla convenzione stipulata tra INFN ed INA per la costituzione della polizza.
10. Detta censura, seppure esposta nella rubrica del motivo, difetta, tuttavia, della necessaria specificità — ex articolo 366 nr. 6 cod.proc.civ.— in quanto non sono trascritte le previsioni del contratto di assicurazione, che non risulta allegato al ricorso e nemmeno ne è stata indicata la sede di produzione processuale. La stessa denuncia di violazione degli articoli 1362 e seguenti codice civile è stata esposta senza operare alcun collegamento con le specifiche previsioni testuali da interpretare.
11. Questa Corte non è stata posta pertanto nelle condizioni di apprezzare l’effettiva incompatibilità dell’ interpretazione offerta dal giudice dell’appello con i criteri legali di interpretazione del contratto.
12. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione di INFN.
13.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .
P.Q.M.
dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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