CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2018, n. 10693
Tributi – IRPEF – IVA – Imposte sui redditi – Accertamento – Cessione terreni – Plusvalenza
Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle entrate ricorre su un motivo per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano che, con la sentenza n. 49/2/2012 depositata il 7.08.2012, ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per IRPEF relativa all’anno di imposta 2002, con il quale era stata contestata la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata dalla cessione di terreni edificabili nel Comune di Bolzano con contratto preliminare del 12.09.2002 e l’omessa registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, recuperando a tassazione le maggiori imposte.
2. Il giudice di appello ha evidenziato che, all’epoca del contratto di vendita, il terreno in questione era inserito nel PUC quale “verde agricolo” ed ha affermato che la delibera della Giunta Comunale di Bolzano in data 12.09.2002, nella quale era inserita la variante di PUC da zona verde agricolo a zona verde pubblico in zona residenziale per l’edilizia abitativa agevolata, approvata successivamente in data 27.10.2002, non era tuttavia idonea a modificare il PUC, perché la legge 248/2006, alla quale è stata ascritta valore interpretativo autentica, consente di verificare l’edificabilità dell’area sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico generale alla data della cessione, non rilevando il completamento della procedura di formazione o modifica del Piano urbanistico.
Ne ha dedotto che al momento della cessione i terreni non erano suscettibili di utilizzazione edificatoria.
3. Il contribuente resiste con controricorso.
Il P.G. ha concluso per il rigetto.
Ragioni della decisione
4. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b) (già art. 81) del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 87 della legge provinciale n. 13/1998, dell’art. 36 comma 2 D.L. 223/2006, dell’art. 9 d.lgs 446/1997 e dell’art. 2 DPR 633/1972 11 della legge n. 413/1991 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod, proc. civ..
Sostiene la ricorrente che, all’epoca della cessione, l’Amministrazione comunale (futura acquirente) aveva già deliberato di procedere all’acquisto dell’area, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.P. n. 13 del 1998, art. 87, che condiziona il finanziamento provinciale appunto all’acquisto di aree suscettibili di essere destinate all’edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica. Pertanto, in virtù dell’interpretazione sostanzialistica accreditata dalla giurisprudenza di legittimità, anche prima della formale approvazione da parte del Consiglio comunale, l’area avrebbe acquistato una potenzialità edificatoria economicamente apprezzabile, anche a fronte del corrispettivo effettivamente pagato.
5. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del resistente in ragione dell’omessa indicazione della procura conferita all’Avvocatura dello Stato, attesa la soggettività giuridica dell’Agenzia formalmente distinta dall’Amministrazione statale. La giurisprudenza della Corte si è pronunciata sulla questione affermando che (cfr. Cass. n. 14785/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016) in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorsojatteso che l’art. 366, n. 5), cod. proc. civ., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulando, (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico) professionale al difensore (ed ancor prima si veda in senso conforme, Cass. S.U. n. 23020/2005).
6. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
7. Con un orientamento ormai consolidato, questa Suprema Corte ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicabilità del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), come interpretato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e della tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, occorre che sussista un effettivo strumento urbanistico di pianificazione territoriale generale, adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo, e quindi che sia già intervenuta, quanto meno, l’approvazione di una variante al piano regolatore generale (Cass. nn. 13142/2014, 7909/2016). Pertanto, come già affermato da questa Corte, un’aspettativa – anche giuridica, corrispondente ad un acquisto L.P. n. 13 del 1998, ex art. 87 – non può ritenersi equivalente ad un atto formale di adozione di uno strumento urbanistico, perfino meramente attuativo (Cass. n. 25821/2016; Cass. n. 13570/2017).
Un suolo considerato edificabile da uno strumento urbanistico legittimamente adottato dal consiglio comunale, anche se non ancora in vigore, costituisce un’entità immobiliare già fiscalmente valutabile secondo tale destinazione, sicché la delibera di approvazione da parte dell’Organo Regionale sicuramente perfeziona l’iter di formazione dello strumento urbanistico, il quale, tuttavia ha già impresso al terreno ivi inserito con destinazione edificatoria una qualità recepita dalla generalità dei consociati come compiutamente definita e difficilmente reversibile, facendo venire meno, ai fini tributari, ogni possibilità di diversa valutazione (cfr. Cass. nn. 4381/2002, 5900/1997; Cass. 2003/13817).
Ne consegue che, al contrario, prima dell’adozione dello strumento urbanistico, non è ravvisabile una edificabilità in itinere che risulterebbe irrilevante sotto il profilo fiscale, con la conseguente inconsistenza, ai fini fiscali di un procedimento di variazione urbanistica non ancora formalizzato.
8. In conclusione il ricorso va rigettato.
La recente evoluzione giurisprudenziale – successiva alla proposizione del ricorso – giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
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