CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2020, n. 8441
Aiuti di Stato – Contributi non pagati su contratti di formazione e lavoro – Ricorso per cassazione c.d. “assemblato” – Integrale riproduzione di una serie di atti e documenti processuali
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 7.10.2013, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato T. s.p.a. a pagare all’INPS la somma di € 139.520,34 per contributi non pagati su contratti di formazione e lavoro con riferimento ai quali aveva indebitamente goduto di sgravi costituenti aiuti di Stato; che avverso tale pronuncia T. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso siccome frutto di c.d. assemblaggio;
che la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto attività difensiva;
Considerato in diritto
che l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso è infondata, dovendosi in specie dare continuità al principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione c.d. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di atti e documenti processuali non è inammissibile allorché, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (così da ult. Cass. n. 8245 del 2018);
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l’onere della prova delle condizioni legittimanti la fruizione degli sgravi fosse a suo carico;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 421 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’inammissibilità della nota della Provincia di Roma recante l’indicazione dei lavoratori aventi anzianità di disoccupazione di almeno dodici mesi, prodotta in appello a confutazione delle risultanze della CTU disposta in quel grado, e non aver conseguentemente tenuto conto delle risultanze del supplemento di perizia in cui l’importo dovuto veniva rideterminato nella minor somma di € 92.067,43;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 91 c.p.c. per averla la Corte di merito condannata anche alle spese del primo grado;
che il primo motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui il diritto a beneficiare dello sgravio contributivo deve essere provato dal soggetto che lo invoca (così, da ult., Cass. n. 14574 del 2017);
che il secondo motivo appare, per contro, fondato, avendo questa Corte precisato che l’ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello dev’essere vagliata sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum e avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero processo, di talché, apparendo la nota della Provincia (debitamente riprodotta sub pag. 7 del ricorso per cassazione) manifestamente rilevante ai fini della decisione, in considerazione della sua idoneità a diminuire l’importo dovuto dall’odierna ricorrente (cfr. le conclusioni del supplemento di perizia, debitamente riprodotte sub pag. 9 del ricorso per cassazione), malamente la Corte territoriale, tenuto conto delle peculiarità con cui il processo era stato celebrato in primo grado, ne ha ritenuto l’inammissibilità;
che, pertanto, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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