CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2020, n. 8446 – Si applica alle società cooperative, anche per i soci lavoratori, il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale