CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2022, n. 14110

Professionista – Avvocato – Obbligo di iscrizione alla Gestione separata – Debito contributivo – Differimento del termine di pagamento ex art. 1, comma 1 DPCM 10.6.2010 – Termine di prescrizione – Decorrenza

Rilevato che

1. La Corte d’appello di L’Aquila con la sentenza n. 266/2019 ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di I.M.C. e dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, in relazione all’attività libero professionale dalla medesima svolta negli anni 2009 quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il credito in questione fosse prescritto poiché trattavasi di reddito 2009 con saldo dei contributi da versarsi entro il 16.6.2010. Essendo intervenuta la richiesta di pagamento il 6.7.2015, la stessa era tardiva rispetto al termine prescrizionale quinquennale.

3. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 1 motivi; l’avv. L. ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Considerato che

5. Con unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 co.26-31 l.n. 335/1995, dell’art. 18 del d.lgs n. 241/1997, dell’art. 17 del dpr 435/2001 e del DPCM10.6.2010 ( in relazione all’art. 360 co.l n. 3 c.p.c.

L’Istituto lamenta la erroneità della statuizione in punto di prescrizione in quanto non considerato lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2010, in ragione di quanto statuito dal DPCM10.6.2010.

Va anzitutto ribadito (si veda a riguardo Cass.n. 10273/2021) che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, l’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi […] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit., irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). Neppure di rilievo l’eccezione che l’odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei […] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007.

Per le dette ragioni il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello di L’Aquila, diversa composizione, perché decida in applicazione dei richiamati principi oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di L’Aquila,diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.