CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2019, n. 6218

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello notificato a mezzo posta – Deposito dell’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione – Ammissibilità

Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di P.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per il fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, in violazione dell’art. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992, non potendosi in alcun modo considerare il contenuto dell’avviso di ricevimento quale elemento surrogatorio della ricevuta di spedizione.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta a mezzo posta costituisse elemento indefettibile il deposito dell’avviso di ricevimento, potendosi considerare gli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento ai fini della tempestività dell’impugnazione.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 101 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe esaminato ex officio la questione concernente l’ammissibilità dell’appello in assenza di contraddittorio.

Tale doglianza va esaminata con priorità per ragioni di ordine logico ed è infondata.

Ed invero, questa Corte ha già affermato che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 13, della I. n. 69 del 2009), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali – cfr. Cass.n. 19372/2015 -.

Erra dunque la ricorrente nel dolersi della rilevazione senza contraddittorio di questione di natura processuale, qui relativa all’ammissibilità dell’impugnazione.

Il primo motivo di ricorso è invece fondato.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che:

1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)“;

2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza“.

Nella stessa occasione si è poi evocata, con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando che ‘…”Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza“.

Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello rilevava unicamente il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione ed escludendo in astratto ogni valore agli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento, dal cui esame, per converso, sarebbe stato possibile rilevare la tempestività dell’impugnazione, tenuto conto che l’atto di appello era stato ricevuto dalla parte intimata il 29 luglio 2004, in epoca anteriore alla scadenza del termine di impugnazione della sentenza di primo grado emessa in data 17.12.2002, anche in relazione al periodo di sospensione (fino all’1.6.2004) introdotto dall’art.16 c.6 I.n. 289/2002.

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.