CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2019, n. 6289
Tributi – Accertamento – Riscossione – Imposte evase – Frode carosello – Elusione – Violazioni
Motivi della decisione
La società A. srl ha subito verifica della Guardia di Finanza, in relazione alla compravendita di automobili, oggetto della sua attività sociale, che gli operanti hanno sospettato di frode fiscale. In particolare, la Guardia di Finanza ha ritenuto la società A. parte di una frode c.d. carosello, nell’ambito del mercato delle autovetture.
A seguito di tale verifica, Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento volto a recuperare le imposte evase tramite l’elusione attribuita alla contribuente.
Quest’ultima ha proposto impugnazione, dichiarata però tardiva. In particolare i giudici di appello hanno rilevato che l’avviso era stato notificato con il rito degli irreperibili relativi (art. 140 c.p.c.) e che la notifica si era perfezionata dopo il decimo giorno dalla raccomandata informativa dell’avviso di giacenza senza che nessuno avesse ritirato l’atto.
La società aveva sostenuto sia in primo grado che in appello che la raccomandata informativa in realtà non era mai stata spedita.
Ora reitera questo argomento con il ricorso per Cassazione con cui fa valere violazione dell’art. 8 l. 890/1982 e 60 DPR 600/193 (ndr 60 DPR 600/1973).
Sostiene in particolare che la Commissione di secondo grado ha errato nel ritenere esistente la raccomandata quando questa invece non c’era, e di averne affermato l’esistenza senza verificare esattamente se vi fosse o meno.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato infondato, in quanto i giudici di appello hanno dato atto di avere verificato la presenza della raccomandata.
Il motivo è inammissibile.
La società lamenta una violazione di legge, come se i giudici di appello avessero dato a quest’ultima un significato sbagliato. In realtà, con il ricorso si fa valere un errore di percezione da parte dei giudici di appello che avrebbero dato come esistente una circostanza di fatto (la presenza della raccomandata e della ricevuta) che in realtà esistente non era.
Ossia, non viene contestato alla Commissione di secondo grado di avere mal interpretato le norme sulla notifica, e segnatamente quelle indicate nel motivo di ricorso, ma viene contestato alla CTR di aver dato per esistente un fatto che invece non lo era.
Il rimedio avverso tale errore è tuttavia quello della revocazione e non quello del ricorso in cassazione per violazione di violazione di legge.
Senza peraltro trascurare la circostanza che, comunque, il ricorrente, nel contestare l’affermazione secondo cui la raccomandata è stata spedita, dovrebbe fornire circostanze idonee a dimostrare il contrario.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con sfavore delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2000,00 euro, oltre accessori se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20605 - Nella notifica dell’avviso di accertamento a mezzo raccomandata, il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 - in base al quale, ove il…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2022, n. 36225 - Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23589 depositata il 28 settembre 2018 - La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020 - Nella notifica degli atti tributari in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione sentenza n. 19067 depositata il 14 giugno 2022 - Le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…