CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2019, n. 6289
Tributi – Accertamento – Riscossione – Imposte evase – Frode carosello – Elusione – Violazioni
Motivi della decisione
La società A. srl ha subito verifica della Guardia di Finanza, in relazione alla compravendita di automobili, oggetto della sua attività sociale, che gli operanti hanno sospettato di frode fiscale. In particolare, la Guardia di Finanza ha ritenuto la società A. parte di una frode c.d. carosello, nell’ambito del mercato delle autovetture.
A seguito di tale verifica, Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento volto a recuperare le imposte evase tramite l’elusione attribuita alla contribuente.
Quest’ultima ha proposto impugnazione, dichiarata però tardiva. In particolare i giudici di appello hanno rilevato che l’avviso era stato notificato con il rito degli irreperibili relativi (art. 140 c.p.c.) e che la notifica si era perfezionata dopo il decimo giorno dalla raccomandata informativa dell’avviso di giacenza senza che nessuno avesse ritirato l’atto.
La società aveva sostenuto sia in primo grado che in appello che la raccomandata informativa in realtà non era mai stata spedita.
Ora reitera questo argomento con il ricorso per Cassazione con cui fa valere violazione dell’art. 8 l. 890/1982 e 60 DPR 600/193 (ndr 60 DPR 600/1973).
Sostiene in particolare che la Commissione di secondo grado ha errato nel ritenere esistente la raccomandata quando questa invece non c’era, e di averne affermato l’esistenza senza verificare esattamente se vi fosse o meno.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato infondato, in quanto i giudici di appello hanno dato atto di avere verificato la presenza della raccomandata.
Il motivo è inammissibile.
La società lamenta una violazione di legge, come se i giudici di appello avessero dato a quest’ultima un significato sbagliato. In realtà, con il ricorso si fa valere un errore di percezione da parte dei giudici di appello che avrebbero dato come esistente una circostanza di fatto (la presenza della raccomandata e della ricevuta) che in realtà esistente non era.
Ossia, non viene contestato alla Commissione di secondo grado di avere mal interpretato le norme sulla notifica, e segnatamente quelle indicate nel motivo di ricorso, ma viene contestato alla CTR di aver dato per esistente un fatto che invece non lo era.
Il rimedio avverso tale errore è tuttavia quello della revocazione e non quello del ricorso in cassazione per violazione di violazione di legge.
Senza peraltro trascurare la circostanza che, comunque, il ricorrente, nel contestare l’affermazione secondo cui la raccomandata è stata spedita, dovrebbe fornire circostanze idonee a dimostrare il contrario.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con sfavore delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2000,00 euro, oltre accessori se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.