CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2020, n. 6028 – Per la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali, così come dei servizi prestati dalla controllante, non è sufficiente l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, ma occorre la prova dell’ effettività ed inerenza della spesa in ordine all’attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a quest’ultima