CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2021, n. 5952
Tributi – Credito d’imposta per incrementi occupazionali – Comunicazione trasmessa prima del termine iniziale stabilito per legge – Decadenza – Esclusione – Errore formale
Rilevato che
1. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso della G. Srl contro l’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle entrate nei suoi confronti, per l’anno 2009, in ordine al credito d’imposta utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il giudice di appello, in particolare, evidenziava che la società era incorsa soltanto in un errore formale, per aver comunicato l’istanza finalizzata alla fruizione del credito d’imposta per incrementi occupazionali, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, decreto ministeriale 12 marzo 2008, in data antecedente a quella prevista dalla normativa suddetta. Infatti, la società, che aveva provveduto all’assunzione di due dipendenti in data 2 ottobre 2008 (R.A. e D.S.M.), aveva inviato la comunicazione al COP (Centro Operativo) di Pescara in data 14 ottobre 2008 per l’attribuzione del credito d’imposta per incremento occupazionale, mentre la normativa prevedeva che tale comunicazione fosse effettuata il primo giorno del mese successivo all’assunzione, quindi a decorrere dal 1 novembre 2008. La Commissione Regionale riteneva che la presentazione dell’istanza in data antecedente a quella stabilita dalla norma non era prescritta a pena di decadenza, sicché non poteva comportare la perdita del beneficio di legge, né l’applicazione delle sanzioni.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
3. Resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato che
1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c.”, in quanto, ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 12 marzo 2008, per fruire del credito d’imposta i soggetti beneficiari dovevano inoltrare un’istanza al Centro Operativo di Pescara (COP) dell’Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificavano gli incrementi occupazionali, e non oltre il 31 gennaio 2009. La società, quindi, che aveva dichiarato l’assunzione dei due dipendenti a tempo indeterminato in data 2 ottobre 2008, avrebbe dovuto presentare l’istanza a partire dal 1 novembre del 2008. Al contrario l’istanza era stata inoltrata dalla società il 14 ottobre 2008, ossia lo stesso mese in cui si era verificato l’incremento occupazionale, presupposto oggettivo dell’accesso al credito d’imposta. Tale irregolarità avrebbe impedito all’amministrazione finanziaria di valutare tempestivamente la spettanza del beneficio previsto dalla legge. Pertanto, anche in mancanza dell’espressa previsione di decadenza, il rispetto di tale termine doveva ritenersi comunque uno dei presupposti fondamentali per l’accesso al credito d’imposta e non una mera irregolarità.
1.1. Tale motivo è infondato.
1.2. Invero, l’articolo 2, comma 539, della legge 244 del 2007 prevede che “ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta di importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo due, F), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d’imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, numero 917”.
1.3. L’articolo 1 del decreto ministeriale 12 marzo 2008 prevede che “il presente decreto contiene le modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
1.4. In particolare, l’articolo 5 di tale decreto (che riporta quanto previsto dal comma 543 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007) stabilisce quali sono le condizioni di ammissibilità, prevedendo che il credito d’imposta spetta a condizione che: a) i lavoratori assunti per coprire nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente; b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali; c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni; d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età pensionabile, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o dal licenziamento per giusta causa.
1.5. Le modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta sono indicate nell’articolo 6 del decreto ministeriale. In particolare, si prevede al comma 1 che “per fruire del credito d’imposta, i soggetti beneficiari inoltrano al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un’istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima agenzia da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto”.
Al comma 4 si dispone altresì che “i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l’accoglimento dell’istanza sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle entrate, dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all’articolo 7, comma uno, lettera a), del presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all’anno precedente ovvero all’anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all’anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l’applicazione dell’articolo 7, comma 2, del presente decreto”.
1.6. Le ipotesi del decadenza sono indicate nell’articolo 7 del decreto ministeriale (che ricalca il comma 545 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007) laddove si prevede che “il diritto al credito d’imposta decade:a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese; c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute sulla sicurezza dei lavoratori.
Al comma 2, del medesimo articolo, si prevede che “nei casi di cui alla lettera a), la decadenza opera a partire dall’anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a)”.
1.7. L’articolo 9 del decreto dispone che “qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, per il mancato rispetto delle condizioni previste o per il verificarsi di cause decadenza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge”.
1.8.Dal tenore delle norme richiamate emerge che le ipotesi di decadenza dal beneficio sono quelle previste dall’art. 7 del d.m. 12 marzo 2008 e che le condizioni di ammissibilità sono quelle indicate nell’art. 6 dello stesso decreto.
Un’altra ipotesi patologica è quella indicata nell’art. 6, comma 6, del d.m. 12 marzo 2008, ma con specifico riferimento ai soggetti che hanno già ricevuto la comunicazione telematica attestante “l’accoglimento della istanza”, che non rispettano l’obbligo di inviare alla Agenzia delle entrate una comunicazione attestante il rispetto del requisito sostanziale del numero dei dipendenti su base annua superiore al numero complessivo dei dipendenti mediamente occupati nel periodo tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007.
Solo in queste specifiche ipotesi, tutte di carattere sostanziale o, comunque, con risvolti sostanziali, la norma prevede l’indebita fruizione del benefici, per il mancato rispetto delle condizioni previste o per il verificarsi di cause di decadenza, con il conseguente recupero degli importi.
Al contrario, in ordine alla comunicazione “anticipata” della intervenuta assunzione di lavoratrici nel mese in cui questa è avvenuta, invece che dal primo giorno del mese successivo, non è stata prevista alcuna ipotesi di decadenza o condizione di ammissibilità.
Del resto, l’avere dichiarato l’assunzione delle due dipendenti, avvenuta il 2 ottobre 2008, il 14 ottobre 2008, invece che il 1 novembre 2008, non comporta alcuna conseguenza dal punto di vista sostanziale della spettanza del beneficio.
Né con tale condotta la contribuente avrebbe impedito alla Agenzia delle entrate di effettuare i dovuti controlli in ordine al rispetto dei requisiti occupazionali, da confrontare con il periodo di riferimento (lavoratori in forza dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007). Anzi, avendo la G. s.p.a. effettuato la comunicazione dell’intervenuta assunzione di lavoratrici il 14 ottobre 2008, prima ancora del periodo in cui era prevista (dal 1 novembre 2008), in realtà l’Agenzia delle entrate ha beneficiato di un lasso temporale maggiore per effettuare i controlli in ordine alla sussistenza del requisito occupazionale, potendo comparare il numero dei lavoratori in forza alla società nell’anno 2008, con quelli che già lavoravano con la società nel periodo di riferimento (1 gennaio 2007-31 dicembre 2007).
L’assenza di qualsiasi previsione di decadenza o di inammissibilità per tale mera “irregolarità”, puramente formale, ha comportato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso. Tanto più che la società, che non era stata inizialmente ammessa al beneficio, non rientrando nella graduatoria, aveva presentato una seconda comunicazione il 18 aprile 2009, ai sensi dell’art.6 comma 5 del d.m. 12 marzo 2007 (“I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1 aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza telematica), accolta dal COP di Pescara. Solo successivamente il COP di Pescara ha ravvisato la sussistenza della irregolarità in relazione alla prima comunicazione del 14 ottobre 2008.
Inoltre, va evidenziato che la società aveva iniziato la sua attività proprio nel 2008, sicchè l’Agenzia non poteva avere alcuna difficoltà ad esaminare la sussistenza del requisito occupazionale.
2. Le spese del giudizio di legittimità, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico della Agenzia delle entrate si liquidano come da dispositivo.
3. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate a rimborsare in favore della società le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22175 - In tema di diritti e garanzie del contribuente, l'omissione della prescritta comunicazione dell’avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d'imposta di cui alla l. n.…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 28 dicembre 2021 - Modalità attuative per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge in favore delle imprese armatoriali previsti al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9402 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 30 settembre 2021, n. C-299/20 - L’articolo 392 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, consente di applicare il regime di tassazione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 30662 depositata il 18 ottobre 2022 - E' applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo anche nell’ipotesi di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, trasmessa con un file “pdf” anziché…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…