CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2021, n. 5955
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza di appello – Motivazione per relationem – Impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo – Nullità della sentenza
Rilevato che
1. Con avviso di accertamento n. RC4010501212, l’Agenzia delle Entrate rettificò, ai sensi degli artt. 39, primo comma, d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, e 55 d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, mediante ricostruzione indiretta dei ricavi attraverso l’esame delle fatture di acquisto per noleggio di tovaglioli della Lavanderia B. s.r.l. (c.d. tovagliometro), la dichiarazione dei redditi presentata da L.D. in relazione all’anno di imposta 2003, ai fini Iva, Irpef e Irap, stante l’inattendibilità della relativa contabilità, reputata incompleta, infedele e inesatta.
Impugnato il predetto atto dal contribuente, la C.T.P. di Latina accolse il ricorso con sentenza n. 185/05/09, depositata il 20/04/2009, la quale fu confermata dalla C.T.R. del Lazio, adita dall’Ufficio, con sentenza n. 618/40/12.
2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è difeso con controricorso.
Considerato che
1. Con l’unico motivo del ricorso, si lamenta l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. motivato per relationem attraverso il mero rinvio alla pronuncia di primo grado e facendone proprie le motivazioni, senza considerare che, in tal caso, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia in base ai motivi di impugnazione proposti, che, nella specie, erano fondati sulla omessa valutazione degli elementi indiziari costituiti dal numero complessivo di coperti, dal prezzo medio per coperto e dalle fatture emesse dalla lavanderia per il lavaggio dei tovaglioli, a fronte della prova offerta dal contribuente e fondata su tabelle e prospetti excel privi di riscontro documentale e delle fatture che questi avrebbe dovuto emettere anche per l’autoconsumo di pietanze da parte del personale onde risalire al numero di tovaglioli utilizzati effettivamente.
2. Il ricorso è fondato.
Innanzitutto, essendo quello di cassazione un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass., Sez. 6 – 5, 22/09/2014, n. 19959), il relativo ricorso deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, sicché, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione si limiti ad argomentare sulla violazione di legge o sia mancante o insufficiente (in tal senso, Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931; Cass, Sez. 2, 07/05/2018, n. 10862).
A quest’ultimo riguardo, inoltre, va ribadito come la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, debba essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721). In particolare, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale, allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure, stante l’inidoneità della stessa ad esprimere la ratio decidendi (Cass., Sez. 1, 18/06/2018, n. 16057; Cass., Sez. 5, 16/03/2003, n. 7672).
3. Venendo al caso in esame, va innanzitutto evidenziato come la ricorrente, pur avendo censurato la sentenza impugnata per «insufficiente motivazione» in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., senza mai riferirsi alla sua nullità, si sia sostanzialmente doluta proprio di questo, allorché ne ha criticato il contenuto siccome fondato sul richiamo per relationem alla motivazione di primo grado, senza alcun riferimento ai motivi di appello.
Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, infatti, «non è necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso col quale si lamenti la violazione di una norma processuale sotto il profilo della violazione di legge, anziché sotto il profilo dell’error in procedendo di cui all’ipotesi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.» (in tal senso Cass., 29/08/2013, n. 19882).
Detto ciò, si osserva come la C.T.R. abbia del tutto omesso, nella specie, di pronunciarsi sui motivi posti dall’Ufficio a fondamento del gravame, essendosi limitata a valorizzare la motivazione della C.T.P., reputata «articolata e circostanziata» e dunque condivisibile, e a ritenere insussistenti i «motivi per pervenire ad una diversa conclusione» in ordine alle eccezioni sollevate con l’atto d’appello, così rendendo una motivazione gravemente lacunosa e apodittica ed esprimendo, in ragione di ciò, una decisione del tutto invalida.
Come sopra accennato, infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che è affetta da nullità la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo, non potendo ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame ed essendo insufficiente a far ritenere che si sia assolto l’onere di motivazione senza che da tale adesione, sia pur sinteticamente, si ricavi (Cass. Sez. 6-5, 16/12/2013, n. 28113) l’indicazione dell’effettiva disamina dei mezzi di gravame (Cass., Sez. 5, 05/10/2018, n. 24452; Cass., Sez. 6-5, 26/06/2017, n. 15884; Cass., Sez. L, 05/11/2018, n. 28139).
Per tali motivi, il ricorso va dunque accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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