CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7269 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla rettifica delle dichiarazioni eseguita con metodo cd. “sintetico” (art. 38, comma quarto del d.P.R. n. 600 del 1973), viene in rilievo, ai fini della rettifica “de qua”, il reddito complessivo netto del contribuente, costituito sia dalle poste attive, sia da quelle passive, senza che, in ordine alle singole poste, sia consentita alcuna indagine, con la conseguenza che, ove esso risulti inadeguato di fronte ad elementi certi acquisiti dall’Ufficio, ed occorra far luogo all’accertamento sintetico, non possano acquistare rilievo le singole parti passive emergenti dalle dichiarazioni