CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2019, n. 28290 – Il rapporto di lavoro subordinato (in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto) si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell’orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa